1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.  La  legge  9.1.1989,  n. 13 - cosi' come modificata e integrata
dalla L. 27.2.1989, n. 62  -,  reca  "Disposizioni  per  favorire  il
superamento  e  l'eliminazione  delle  barriere architettoniche negli
edifici  privati",  ed  interviene,  quindi,  nel  tessuto  normativo
preposto  ad  assicurare  l'utilizzazione  degli spazi edificati, e a
quelli ad essi accessori, a  una  sempre  piu'  allargata  fascia  di
individui,   con   particolare  riguardo  a  chi,  permanentemente  o
temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacita'  motoria.
Opera  pertanto,  la  legge  13/'89,  nel  solco  di altri interventi
normativi, che a livello statuale, si sono nel  passato  avuti  nella
materia  che ci occupa; primo fra tutti la L. 30.3.1971, n. 118 (e il
D.P.R. 27.4.1978, n. 384 contenente il regolamento di  attuazione  ex
art.  27  della  predetta L. 118/1971) che affrontava il problema del
superamento delle barriere architettoniche  negli  edifici  pubblici,
privati  aperti  al  pubblico  e  nel settore dei trasporti pubblici.
Meritano inoltre di essere menzionate le circolari del Ministero  dei
LL.PP.  20.1.1967,  n.  425  e,  soprattutto,  19.6.1968, n. 4809 che
possono  essere  considerati  i  primi  approcci   istituzionali   al
problema.
Per   effetto   di   tali  preesistenti  normative  la  tematica  del
superamento   delle    barriere    architettoniche    era    riferita
essenzialmente  agli  edifici  pubblici  e a quelli privati aperti al
pubblico (art. 27 L.  118/71)  e,  soltanto  marginalmente,  anche  a
quelli  di edilizia residenziale pubblica (art.  17 D.P.R. 384/1978).
Rimanevano  pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del
legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e,
sotto  taluni  aspetti,  primaria sfera della vita di relazione delle
persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso  abitativo.  A
colmare tale lacuna e' intervenuta la legge 13/'89.
1.2.  Per  l'espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e
per quanto e' previsto all'art. 1, 1  comma, il campo di applicazione
della  normativa in disamina e', per l'appunto, riferita agli edifici
privati di nuova costruzione; agli edifici di  edilizia  residenziale
pubblica  sovvenzionata  ed  agevolata,  di  nuova  costruzione; alla
ristrutturazione degli edifici privati  e  di  edilizia  residenziale
pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza
degli edifici di cui ai punti precedenti.
1.3.  La  legge  13/1989 puo' essere suddivisa in tre distinte parti,
delle quali la  prima  e'  dedicata  alle  previsioni  relative  alla
costruzione  di  nuovi  edifici  ed  alla  ristrutturazione di interi
edifici (art. 1); la seconda al tema  delle  innovazioni  da  attuare
sugli  edifici  esistenti  dirette  alla  eliminazione delle barriere
architettoniche (artt. 2-7); la terza, infine, e' volta a regolare la
materia  concernente la concessione di contributi a fondo perduto per
la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al  superamento
e all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori
di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (artt. 8-12).
               2. NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
2.1.  Per  quanto  riguarda la prima parte e' importante sottolineare
che, a decorrere dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai  sei
mesi  dall'entrata  in vigore della legge previsti dall'art. 1, comma
1), tutti i progetti  relativi  alla  costruzione  di  nuovi  edifici
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo
e nel  secondo  caso,  destinati  ad  uso  abitativo  o  ad  uso  non
abitativo),  compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata   ed   agevolata,   dovranno   essere   adeguati   alle
prescrizioni  tecniche contenute nel decreto del Ministero dei lavori
Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.
Restano   pertanto   esclusi  dalla  portata  della  disposizione  in
argomento  i  soli  edifici  pubblici,  per  i  quali  continuano  ad
applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978.
Per  quanto  riguarda,  in particolare, gli edifici privati aperti al
pubblico (che pur erano stati oggetto  di  disciplina  da  parte  del
D.P.R.  da  ultimo  citato)  questi  devono  essere ritenuti compresi
nell'ambito di applicazione della piu' recente L. 13/1989.
Per  cio'  che  concerne  il  contenuto  dei  termini accessibilita',
adattabilita' e visitabilita' adottati al 2  comma per indicare i tre
fondamentali  livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione
degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel  decreto  del
Ministero Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.
Il  comma  3  contiene  una  serie  di  norme prestazionali dirette a
stabilire i requisiti che la progettazione deve "comunque" prevedere:
tali  criteri debbono essere quindi intesi come "standards" minimi di
progettazione, fermo restando le prescrizioni tecniche  necessarie  a
garantire   l'accessibilita',   l'adattabilita'  e  la  visitabilita'
contenute nel decreto.
                            3. INNOVAZIONI
3.1.  Le  modifiche  alle  parti  comuni  di un edificio residenziale
privato con  pluralita'  di  proprietari  (condominio),  tendenti  al
superamento   o   all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,
potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma  1,
dall'assemblea  condominiale  secondo le modalita' previste nell'art.
1136, 2  e 3  comma, del codice civile.
La  richiesta  al  condominio  puo' essere fatta sia dal portatore di
handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potesta') che da ogni
altro condomino.
E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio
relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono  i  tre
mesi  oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla
richiesta modifica, potra' essere esercitato il  diritto  di  cui  al
comma 2.
La  disposizione  contenuta  nell'art.  2 deve ritenersi applicabile,
oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap  sia  proprietario
della  porzione  di  immobile,  anche all'ipotesi in cui lo detenga a
titolo di locazione.
3.2. Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il
condominio non approvi la innovazione prospettata o non  si  pronunzi
entro  tre  mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore
di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al
titolo   IX   del   libro   primo  del  cod.  civ.,  possa  procedere
autonomamente e a proprie spese alla messa in  opera  di  particolari
innovazioni  sulle  parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali
l'installazione  di  servoscala,  o  di  altre  strutture  mobili   e
facilmente  rimovibili,  e  la  modifica dell'ampiezza delle porte di
accesso.
Il  diritto  potestativo di cui si e' detto e' esercitabile anche nei
confronti dell'unico proprietario dell'immobile,  sia  esso  soggetto
privato o pubblico.
Al  proprietario dell'immobile dovra' conseguentemente essere rivolta
la richiesta di innovazione.
3.3  Potra'  beneficiare  delle disposizioni contenute nell'art. 2 in
esame colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per  effetto
di   patologie   invalidanti   irreversibili  (pneumopatie,  disturbi
cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la  propria
abitazione  se  non  con  l'aiuto  di  terze persone, a rischio della
salute.
3.4.  Il  comma  3  dell'art. 2, richiamandosi a specifiche norme del
codice civile, detta infine disposizioni comportanti  il  divieto  di
eseguire  innovazioni  che  possano  recare  pregiudizio all'immobile
(art. 1120, 2  comma, cod. civ.)  e  la  possibilita'  da  parte  del
condomino, che si sia dissociato dalla volonta' di modificare le cose
comuni con innovazioni suscettibili di  utilizzazione  separata  (es.
ascensore),  di  partecipare  in un secondo momento ai vantaggi della
innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121,  3   comma,  cod.
civ.,  alle  spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa
facolta', oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.
In  definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1
dell'art.   2,   finalizzate   al    superamento    delle    barriere
architettoniche,  incontrano  gli  unici  limiti nel pregiudizio alla
stabilita' o alla  sicurezza  del  fabbricato,  nell'alterazione  del
decoro  architettonico  o della inservibilita' all'uso o al godimento
anche di un solo condomino di parti comuni (art. 1120,  2   c.,  cod.
civ.).
Le  innovazioni  invece  eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art. 2,
cioe' quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi
ne  esercita  la tutela o potesta'), a proprie spese, nell'ipotesi di
rifiuto o mancata risposta da parte del condominio, oltre  ai  limiti
sopra  menzionati  (art.  1120,  2  c., cod.civ.), possono riguardare
tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma  stesso,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  servoscala,  la  piattaforma
mobile, i sistemi di apertura automatica  di  porte  o  cancelli,  le
carrozzelle    elettriche   montascale   (ma   non   anche,   quindi,
l'ascensore).
3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in
cui il portatore di handicap  abiti  a  titolo  di  proprieta'  o  di
locazione  l'alloggio,  e a seconda che le opere incidano sulle parti
comuni o meno.
Se  l'interessato  e'  proprietario e le innovazioni riguardano parti
comuni  di   un   edificio   condominiale   e'   necessario   munirsi
dell'autorizzazione  del  condominio.  Se l'assemblea approva, con le
maggioranze previste, la modifica, la spesa sara' ripartita,  secondo
i  criteri  stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (fermo
restando la possibilita' di ottenere il contributo di cui agli  artt.
9  e  segg.).  Se  invece  l'assemblea  non delibera l'innovazione (o
comunque non  si  pronuncia  entro  tre  mesi  in  merito  ad  essa),
nell'ipotesi   in   cui   le   opere   siano   tra   quelle  comprese
nell'elencazione formulata nel piu' volte citato comma 2 dell'art.  2
e  il  portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potesta')
intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le  spese
saranno a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella
medesima disposizione (sempre  salvo  il  contributo  di  cui  si  e'
detto).
3.6.  Se  il  portatore  di  handicap  occupa  l'immobile a titolo di
locazione   e   le   innovazioni   debbono   eseguirsi    all'interno
dell'alloggio,  deve  essere acquisito il consenso del locatore. Tale
consenso costituisce altresi' titolo per eventualmente  ottenere,  ai
sensi dell'art. 1592 c.c., la prescritta indennita' per miglioramenti
da parte del proprietario. Le spese per l'innovazione sono  a  carico
del conduttore.
Qualora,  fermo  restando  l'occupazione  dell'alloggio  a  titolo di
locazione, la modifica sia inerente alle parti di  uso  comune  sara'
necessaria  l'autorizzazione  del  proprietario  e  le  spese  devono
intendersi a carico del portatore di handicap. In  mancanza  di  tale
autorizzazione  il  portatore  di handicap, sussistendo le ipotesi di
cui all'art. 2,  comma  2  potra'  a  proprie  spese  procedere  alla
esecuzione  dell'opera  (ferma  restando,  nei  tre  casi  da  ultimo
richiamati,  la  possibilita'  di  ottenere  il  contributo  a  fondo
perduto).
3.7.  Nell'ottica  di  facilitare  l'esecuzione  delle opere volte al
superamento delle barriere  architettoniche  l'art.  3  introduce  la
possibilita'  di  "derogare"  (con  il limite di cui al comma 2) alle
norme sulle distanze precisate dai  regolamenti  edilizi,  anche  per
quanto  riguarda  le  innovazioni  incidenti  sugli  spazi interni ai
fabbricati quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.
3.8.  Le  opere  dirette  al  superamento  o  alla eliminazione delle
barriere architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai  sensi
delle  leggi  n.  1089  e  n.  1497  del  1939  sono state oggetto di
previsione da parte degli artt. 4 e 5 della legge.
In  tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al
rilascio di nullaosta o pareri delle autorita' preposte  alla  tutela
dei vincoli.
In    particolare,    per    gli   immobili   soggetti   al   vincolo
storico-artistico di cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione
va   inoltrata   alla   sovrintendenza  competente  la  quale  dovra'
pronunziarsi entro 120  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda.  Il predetto organo amministrativo potra' impartire apposite
prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del  problema.  Trascorso
inutilmente  il predetto termine il silenzio avra' valore di assenso.
Per  gli  immobili  soggetti  al vincolo ambientale di cui alla legge
1497/1939 la domanda va presentata alla Regione (oppure  all'ente  da
essa delegato), la quale dovra' provvedere entro 90 giorni dalla data
della presentazione.
Anche  in  questo  caso  l'autorita'  amministrativa  potra'  dettare
prescrizioni tecniche. Anche in  questo  caso  la  mancata  pronunzia
entro  il termine predetto vale come implicita autorizzazione. Contro
il diniego motivato l'interessato  puo'  proporre  ricorso  entro  il
termine  di 30 giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il
quale  avra'  tempo  120  giorni  per  pronunciarsi  in  ordine  alla
richiesta.  Il  silenzio  oltre  il  120  giorno avra', questa volta,
valore di rigetto del ricorso.
La   compatibilita'   tra   l'innovazione  richiesta  ed  il  vincolo
storico-artistico od ambientale  trova  limite  soltanto  nel  "serio
pregiudizio"  che  verrebbe  a  prodursi  a  carico dell'immobile per
effetto della esecuzione dell'opera.
E'   da   sottolineare   come   l'organo   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non
soltanto  a motivare il diniego con riferimento alla specifica natura
e serieta' del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed  a  pronunciarsi
in  merito alle soluzioni altermative eventualmente prospettate nella
richiesta.
3.9.  L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere
necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono
soggette  ne'  a  concessione  ne'  ad autorizzazione edilizia; se si
tratta di opere interne va presentata una relazione  a  firma  di  un
professionista  abilitato  ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985;
se invece le opere incidono  sulla  struttura  esterna  dell'immobile
modificandole  la  sagoma  occorre  che  le  opere  siano  munite  di
autorizzazione edilizia.
         4. IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
4.1.  Le  domande  di cui all'art. 8 per la concessione di contributi
per la realizzazione delle  opere  descritte  nell'art.  9  comma  1,
concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi
su  immobili  privati  gia'  esistenti  ove  risiedono  portatori  di
menomazioni  o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in
carta da bollo, non essendo previste esenzioni  dalle  vigenti  norme
sulla imposta di bollo.
4.2.  Le  domande  devono essere presentate dal portatore di handicap
(ovvero da chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui  al  titolo
IX del libro I del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la
residenza abituale e  per  opere  che  eliminino  ostacoli  alla  sua
mobilita'. Nel caso di pluralita' di handicappati fruitori la domanda
puo' essere formulata da uno o piu' di essi, fermo restando  che  per
ogni  opera  puo'  chiedersi  un solo contributo, secondo quanto piu'
ampiamente oltre si dira' (v. n. 4.10).
Non  sono  invece  legittimati alla presentazione della domanda altri
soggetti, neanche  quelli  (quali  il  proprietario  dell'immobile  o
l'amministratore  del  condominio) che, affrontando la spesa, possono
essere titolari del diritto  ai  contributi  ai  sensi  del  comma  3
dell'art.  9,  come  oltre  specificato:  se l'opera viene compiuta a
spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la  domanda  deve
essere  da  questi  sottoscritta  per  conferma  del  contenuto e per
adesione.
Ai  sensi  dell'art.  11 la domanda deve essere presentata al sindaco
del comune in cui e' sito l'immobile e deve contenere la  descrizione
anche  sommaria  delle  opere,  nonche'  la  spesa  prevista;  non e'
necessario un preventivo analitico ne' la provenienza dello stesso da
parte  di  un  tecnico  o  esperto, essendo sufficiente l'indicazione
anche  complessiva  della  spesa  proveniente  dal  richiedente  (con
l'avvertenza,  pero',  che  una  inesatta indicazione potra' andare a
scapito del richiedente, come di seguito meglio  precisato  al  punto
15).
Qualora  l'immobile  sia  soggetto  ai  vincoli  storico-artistici  o
ambientali  richiamati  dagli  artt.  4  e  5,   l'interessato   deve
richiedere l'autorizzazione all'intervento.
Inoltre,  qualora  l'immobile  sia  soggetto  alle  previsioni di cui
all'art.  17  della  legge  2   febbraio   1974,   n.   64   (recante
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone  sismiche")  il  richiedente  deve   provvedere   ad   adempiere
all'obbligo  del  preavviso e dell'invio del progetto alle competenti
autorita', obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell'art.  6.
4.3.  Per  ogni  domanda  puo'  essere erogato un solo contributo: la
domanda puo' riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere
funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.
La  domanda  deve  indicare il soggetto avente diritto al contributo,
che deve identificarsi  nel  soggetto  onerato  dalle  spese  per  la
realizzazione   dell'opera.   Questi  puo'  pertanto  coincidere  con
l'handicappato  presentatore  della  domanda  qualora   egli   stesso
provveda  a  proprie  spese,  ma puo' essere un diverso soggetto (che
deve sottoscrivere, come si e' detto,  la  domanda,  per  conferma  e
adesione):  fra  questi,  ad esempio, coloro i quali abbiano a carico
l'handicappato ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
il   condominio   o   il   proprietario   dell'immobile  ove  risiede
l'handicappato.
Nel  caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda
deve indicarsi il nominativo dello amministratore.
4.4.  Il  termine  per la presentazione della domanda e' fissato al 1
marzo di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.
4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni
nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare  che  le
domande  non  si  riferiscano  ad  opere gia' esistenti o in corso di
esecuzione, anche  mediante  controlli  a  campione,  da  effettuarsi
immediatamente dopo la presentazione della domanda.
Per   le   domande  gia'  presentate  per  l'anno  1989  il  suddetto
accertamento puo' essere effettuato dai comuni anche  successivamente
ma  comunque  entro il termine posto dalla legge per l'individuazione
del fabbidogno complessivo.
Le  domande  gia' presentate per il corrente anno e non conformi alle
prescrizioni della presente circolare, possono essere  adeguate  alle
stesse  su  iniziativa  del richiedente, o, in difetto, su invito del
sindaco a cui sono state presentate.
Dopo   la   presentazione   della  domanda  gli  interessati  possono
realizzare direttamente le opere senza attendere la  conclusione  del
procedimento  amministrativo  e, quindi, sopportando il rischio della
eventuale mancata concessione di contributo.
4.6.  Alla  domanda devono essere allegati il certificato medico e la
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8.
Il  certificato  medico,  in  carta  semplice,  puo' essere redatto e
sottoscritto da qualsiasi medico, e  deve  attestare  l'handicap  del
richiedente,  precisando da quali patologie dipende e quali obiettive
difficolta' alla mobililita' ne discendano, con  specificazione,  ove
occorra,  che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione
funzionale permanente. Le difficolta' sono definite in astratto e non
necessariamente   con   riferimento   all'immobile   ove  risiede  il
richiedente.
Qualora  il  richiedente  si  trovi  nella condizione di portatore di
handicap   riconosciuto   invalido   totale   con   difficolta'    di
deambulazione  dalla  competente  unita' sanitaria locale, ove voglia
avvalersi della precedenza prevista dal comma 4  dell'art.  10,  deve
allegare  anche  la  relativa  certificazione  della U.S.L. (anche in
fotocopia autenticata).
4.7.  La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare
l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente  e  su  cui  si
vuole  intervenire,  con indicazione del comune, della via o piazza e
del numero civico, nonche' del piano e dell'interno qualora si tratti
di  appartamento  che  occupi  una  posizione  dell'immobile.  Devono
inoltre essere descritti succintamente gli  ostacoli  alla  mobilita'
correlati  all'esistenza  di  barriere  o di assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre dichiarare che  le  opere  non  sono  gia'
esistenti  o  in corso di esecuzione. Deve altresi' dichiarare se per
le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi (v. punto
n. 12).
4.8.  Affinche'  sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3
dell'art.  9,  l'opera   deve   essere   volta   al   superamento   o
all'eliminazione   di   barriere  architettoniche  che  costituiscano
ostacolo  a  portatori  di  menomazioni  o   limitazioni   funzionali
permanenti:  fra queste l'art. 9 indica, a titolo esemplificativo, la
cecita'  e  le  menomazioni  relative  alla  deambulazione   e   alla
mobilita'.
Inoltre  il  portatore  di  handicap deve avere effettiva, stabile ed
abituale  dimora  nell'immobile  su  cui  si  interviene:  non  sorge
pertanto  il  diritto  al  contributo  qualora  l'handicappato  abbia
nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.
4.9.  Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la
realizzazione delle opere di  modifica  dell'immobile,  i  contributi
possono  essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per
caratteristiche  funzionali,   risultino   strettamente   idonei   al
raggiungimento  dei  medesimi  fini  che  si sarebbero perseguiti con
l'opera non realizzabile.
4.10.  Il contributo puo' essere concesso sia per opere da realizzare
su parti comuni dell'edificio,  sia  su  immobili  o  porzioni  degli
stessi in esclusiva proprieta' o godimento all'handicappato: puo', ad
esempio,   concedersi   per   opera   da    realizzare    all'interno
dell'appartamento  condotto  in  locazione  ove l'handicappato dimora
stabilmente.
Ogni  contributo  viene  erogato  in  relazione  alla singola opera o
insieme di opere funzionalmente connesse.
Per  opere  funzionalmente  connesse  si  intende  una  pluralita' di
interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere piu' barriere  che
creano  ostacolo alla stessa funzione (ad esempio portone di ingresso
troppo stretto e scale, che  impediscono  l'accesso  a  soggetto  non
deambulante).
Cio' implica le seguenti conseguenze.
Qualora  di  un'unica  opera  possono fruire piu' handicappati, viene
concesso  un  solo  contributo:  viene  quindi  presentata  una  sola
domanda, come gia' in precedenza chiarito (n. 4.2).
Qualora  varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando
la stessa funzione, puo'  formularsi  un'unica  domanda  ed  ottenere
quindi  un  solo  contributo,  per  il  compimento  delle varie opere
funzionalmente connesse.
Se  le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio:
assenza   si   ascensore   e   servizio   igienico   non   fruibile),
l'handicappato   puo'   ottenere   vari  contributi  per  ogni  opera
necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
4.11.  L'entita'  del  contributo concedibile va determinata ai sensi
del  disposto  del  comma  2  dell'art.  9  sulla  base  delle  spese
effettivamente  sostenute  e comprovate: il compito va effettuato, in
relazione ai vari scaglioni  di  spesa  previsti,  nei  modi  che  si
illustrano.
Per costi entro i cinque milioni di lire il contributo e' concesso in
misura pari alla spesa.
Per  costi  da  lire  cinque  milioni  a  lire venticinque milioni il
contributo  e'  aumentato  del  venticinque  per  cento  della  spesa
effettivamente sostenuta.
Il  computo  deve  cosi' eseguirsi: il contributo base di lire cinque
milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla differenza si  calcola  il
venticinque  per cento che si aggiunge al contributo base. Ad esempio
per una spesa di lire  quindici  milioni  si  deve  cosi'  procedere:
contributo  base: lire cinque milioni, detrazione della spesa di lire
cinque milioni, con risultato di  lire  dieci  milioni;  computo  del
venticinque  per  cento  su tale cifra residua, con risultato di lire
due milioni e cinquecentomila che, aggiunto  al  contributo  base  di
lire  cinque  milioni, consente l'erogazione del contributo totale di
lire sette milioni e cinquecentomila.
Per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni si aumenta
l'erogazione  di  un'ulteriore  cinque  per  cento.  Pertanto  devono
sommarsi  i cinque milioni del contributo di base, il venticinque per
cento del costo ulteriore fino  a  lire  venticinque  milioni,  cioe'
ulteriori lire cinque milioni, pari al venticinque per cento di venti
milioni, costituenti la differenza tra la spesa massima dei primi due
scaglioni  (rispettivamente di cinque e venticinque milioni), nonche'
il cinque per cento della ulteriore spesa  superiore  ai  venticinque
milioni.
Ad  esempio per una spesa di lire ottanta milioni il contributo sara'
determinato  come  segue.  Contributo  base:  lire  cinque   milioni;
contributo del venticinque per cento della differenza tra lire cinque
e venticinque milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per
cento  di  lire  cinquantacinque  milioni, cioe' della differenza tra
lire ottanta milioni e lire venticinque milioni: lire due  milioni  e
settecentocinquantamila.
In  totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni puo' essere
erogato   un    finanziamento    di    lire    dodici    milioni    e
settecentocinquantamila  (somma  fra le cifre parziali di lire cinque
milioni, cinque milioni e due milioni e settecentocinquantamila).
4.12.  Ai  sensi del comma 1 dell'art. 9 i contributi sono cumulabili
con quelli concessi a qualsiasi titolo al  condominio,  al  centro  o
istituto  o  al  portatore  di  handicap;  tuttavia,  qualora l'altro
contributo sia stato  concesso  per  la  realizzazione  della  stessa
opera,   l'erogazione   complessiva   non   puo'  superare  la  spesa
effettivamente  sostenuta.  Pertanto  il  contributo  e'  pari   alla
effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
Il  contributo  cosi'  computato  deve  essere erogato entro quindici
giorni dalla presentazione  delle  fatture,  ai  sensi  del  comma  5
dell'art. 10.
4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione
del contributo cosi' puo' riassumersi.
L'interessato   presenta   la   domanda  (con  le  indicazioni  e  le
documentazioni descritte) entro il 1 marzo di ciascun anno (entro  il
31  luglio  per  il  1989)  al  sindaco  del  comune  in  cui e' sito
l'immobile.
L'amministrazione   comunale   effettua   un  immediato  accertamento
sull'ammissibilita' della domanda, subordinata alla presenza di tutte
le   indicazioni  e  documentazioni,  alla  sussistenza  in  capo  al
richiedente  di  tutti  i  descritti  requisiti  necessari   per   la
concessione  del  contributo,  all'inesistenza dell'opera, al mancato
inizio dei lavori ed  alla  verifica  della  congruita'  della  spesa
prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il sindaco, sulla base delle domande  ritenute  ammissibili,
stabilisce   il   fabbisogno  del  comune,  computando  in  relazione
all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri
di  cui al comma 2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco delle domande,
ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere
pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.
4.14.   Il   sindaco   comunica  alla  regione  il  fabbisogno  cosi'
individuato, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia
delle  stesse; la regione determina il proprio fabbisogno complessivo
e trasmette al Ministro dei lavori pubblici  entro  30  giorni  dalla
scadenza  del termine di cui al comma 4 dell'art. 11, la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed  il
superamento  delle  barriere architettoniche negli edifici privati di
cui all'art. 10.
Il  Fondo  viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con  i  Ministri
per  gli  affari  sociali,  per  i  problemi  delle aree urbane e del
tesoro, in proporzione al bisogno indicato dalle regioni.
Le  regioni  ripartiscono  a  loro volta le somme assegnate ai comuni
richiedenti; per quanto riguarda i criteri di tale  ripartizione,  si
rappresenta  a  titolo  meramente  esemplificativo  che  puo'  essere
effettuata o in  misura  proporzionale  ai  vari  fabbisogni  ovvero,
qualora  l'eccessivo  numero  di domande rispetto alle disponibilita'
finanziarie possa implicare una frantumazione dei contributi in quote
di valore insufficiente a coprire le singole richieste, privilegiando
il fabbisogno dei  comuni  ove  sono  state  presentate  domande  con
diritto di precedenza.
4.15.  I  sindaci,  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione delle
disponibilita' come sopra attribuite, assegnano,  dandone  tempestiva
comunicazione  al  richiedente,  i contributi agli interessati la cui
richiesta, tempestivamente, formulata, sia stata a suo tempo  ammessa
ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.
4.16.  Per  l'ipotesi  in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il comma  4  dell'art.  10
detta due criteri (subordinati ed integrati) di precedenza da seguire
nella  ripartizione;  primo  criterio  e'   quello   della   assoluta
precedenza  per  le  domande  presentate  da  portatori  di  handicap
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di  deambulazione  dalle
competenti  unita'  sanitarie  locali; criterio subordinato e' quello
dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Pertanto,  l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza agli
handicappati aventi le caratteristiche  teste'  rammentate,  ordinate
fra loro in base al subordinato criterio cronologico (che in tal caso
integra il primo criterio); quindi devono  porsi  le  altre  domande,
disposte in base all'ordine temporale di presentazione.
I contributi vengono concessi nell'ordine cosi' formato.
4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi
restano comunque valide per gli anni successivi, senza la  necessita'
di  una  nuova  verifica  di  ammissibilita':  esse  tuttavia perdono
efficacia  qualora  vengano  meno  i  presupposti  del   diritto   al
contributo  (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
Tali  domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo
restando la precedenza delle domande degli handicappati  riconosciuti
invalidi  totali  con  difficolta'  di deambulazione dalla competente
U.S.L., anche se presentante nell'anno successivo.
Nell'ipotesi   in   cui  la  domanda  sia  rinviata  per  l'eventuale
soddisfazione all'anno successivo e si  verifichi  nel  frattempo  un
aumento di costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente puo'
comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi
intendersi formulata per il nuovo importo.
4.18.  La  concreta  erogazione  del  contributo  deve  avvenire dopo
l'esecuzione  dell'opera  ed  in  base   alle   fatture   debitamente
quietanzate:  il  richiedente  ha  pertanto  l'onere di comunicare al
sindaco la conclusione dei lavori  con  trasmissione  della  fattura:
entro   15   giorni   il  comune,  accertato  l'effettivo  compimento
dell'opera e la conformita' rispetto alle indicazioni contenute nella
domanda,    provvede   all'erogazione,   dandone   comunicazione   al
richiedente ed all'avente diritto.
Qualora  la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella
originariamente indicata nella domanda come spesa prevista,  e  sulla
quale  pertanto  e'  stata  computata  l'entita'  del  contributo, il
contributo e' ridotto tenendo conto  della  minor  spesa,  sempre  in
applicazione   dei   criteri   stabiliti  dal  comma  2  dell'art.  9
(illustrati al punto 4.11).
Le  somme  residue  non erogate in favore del richiedente a cui erano
state concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine  di
graduatoria.
Qualora   la  spesa  effettiva  risulti  invece  superiore  a  quella
prevista, non puo' farsi luogo ad una erogazione superiore  a  quella
assegnata.
4.19.  Per  quanto  riguarda  l'ambito di applicazione delle norme in
esame,  si  rileva  che  i  contributi  possono  essere  erogati  per
interventi in edifici privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa
denominazione del Fondo speciale istituito presso  il  Ministero  dei
lavori pubblici.
Cio'  premesso,  si  rileva come la legge 27 febbraio 1989, n. 62, di
modifica  ed  integrazione  alla  L.  13/1989,  abbia  introdotto  la
possibilita' di concedere contributi anche per opere da realizzare in
edifici adibiti a centri o  istituti  residenziali  per  l'assistenza
agli handicappati.
Tale   espressa   previsione   consente  l'erogazione  anche  qualora
l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia  sede  il  centro  o
istituto, non sia privato.
Affinche'   sia  concedibile  il  contributo  occorrera'  sempre  che
l'handicappato  abbia   dimora   stabile,   abituale   ed   effettiva
nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con
strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi. Ad esempio, qualora  sia
possibile  assegnare  all'handicappato  residente  in un istituto una
stanza al piano terreno, evitando cosi' l'ostacolo costituito da  una
rampa   di   scale,  non  potra'  concedersi  il  contributo  per  un
servoscala.
I   contributi   possono  comunque  essere  concessi  per  consentire
l'accesso o la  visitabilita'  delle  singole  porzioni  di  immobile
assegnate  specificatamente  all'handicappato  (stanza,  appartamento
ecc....), dei servizi igienici di  uso  individuale  o  collettivo  e
degli spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici
ecc....), esclusi i  locali  di  servizio  (quali  depositi,  cantine
ecc....).
Il  contributo,  richiesto  sempre  dal  portatore di handicap, viene
concesso al soggetto onerato della spesa, quindi  all'handicappato  o
al centro o istituto.
Il Ministro: FERRI