IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale n. 89/00842 del 25 maggio 1989 con il
quale  e'  stato  dichiarato   la   eccezionalita'   della   siccita'
verificatasi  nel  periodo  dal 1  ottobre 1988 al 30 aprile 1989 nel
territorio  agricolo  dei  comuni  di  Accettura,  Aliano,  Bernalda,
Calciano,   Cirigliano,   Colobraro,   Craco,  Ferrandina,  Garaguso,
Gorgoglione,  Grassano,   Grottole,   Irsina,   Matera,   Miglionico,
Montalbano   Jonico,   Montescaglioso,  Nova  Siri,  Oliveto  Lucano,
Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra,  San  Giorgio  Lucano,  San
Mauro  Forte,  Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni della provincia
di Matera;
  Vista  la  nota  in  data 15 maggio 1989, n. 4624-C con la quale la
regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti  di  credito
la autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1, della legge 25 luglio 1966, n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle aziende agricole colpite dalla siccita';
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con  le  aziende  agricole,  danneggiate  dalla siccita',
ricadenti nei territori della regione Basilicata, che abbiano  subito
un  danno  in  misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto
lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.