Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine
controllata  "Colli  Amerini"  ha  espresso  parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per i vini  -  ai  fini  dell'emanazione  del
decreto  presidenziale  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                Proposta di disciplinare di produzione
 della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Amerini"
                               Art. 1.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Amerini"  e'
riservata ai  vini  ottenuti  dai  vigneti  della  relativa  zona  di
produzione  e  rispondenti  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.