IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384;
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
EMANA il seguente decreto:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.
13. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'ACCESSIBILITA',
L'ADATTABILITA' E LA VISITABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme contenute nel presente decreto di applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed
agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti
punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del
presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10,comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato i rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 1 della legge
n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici
privati) vedasi il testo aggiornato della legge medesima,
pubblicato alla pag. 51 di questo stesso supplemento
ordinario. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)
e' il seguente: "Art. 27 (Barriere architettoniche e
trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione
dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o
aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche,
prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione
dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968
riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche
anche apportando le possibili e conformi varianti agli
edifici appaltati o gia' costituiti all'entrata in vigore
della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in
particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo
pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso
ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche
manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro
edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio
agli invalidi in carrozzella, gli alloggi situati nei piani
terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare
dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano
richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri
competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge". - Il decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1978 reca: "Regolamento di attuazione
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore
dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici". - Il testo
dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
1986) e' il seguente: "Art. 32. - 1. A decorrere dal 1
gennaio 1986, l'ammontare delfondo di cui all'articolo 25
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' determinato in
lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in
quello pluriennale con le modalita' di cui al
quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984 n. 887. 2. Gli importi di cui al comma
precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di
ciascun anno, con decreto del Ministero del tesoro, di
concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della
legge 2 agosto 1967, n. 799. E' abrogata la lettera a)
dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 3.
Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e'
elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30
miliardi a lire 70 miliardi. 4. Le somme di cui
all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17
febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per
l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio
1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione
giovanile, e' ridotta di lire 350 miliardi.
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento
spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le
modalita' di versamento alla Cassa stessa delle annualita'
di contributo dovute dallo Stato, e' forfettariamente
determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto
il 31 dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di
cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea
capitale su prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, concernenti il periodo di
presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei
funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni
semestre".
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della
legge 15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni.
10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e'
sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della
spesa occorrente per il funzionamento della Corte
costituzionale e' annualmente iscritto e' nello stato di
previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio
1973, n. 17, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo
funzionamento e' annualmente iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 154, e' sostituito dal seguente:
"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle
funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria
affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, puo' essere
corrisposto un contributo annuo nella misura che verra'
determinata annualmente con decreto del Ministero del
tesoro".
13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e'
sostituito dal seguente: "I titoli di spesa collettivi
rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre
sono trasportati, per loro integrale importo, all'esercizio
successivo".
14. Il comma precedente si applica amche per i titoli
collettivi emessi nell'anno 1985.
15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le ville
vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971,
n. 578, un contributo straordinario di lire 2 miliardi
annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli
interventi di cui all'articolo 2, lettere a ), b e c) della
stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto
consuntivo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al
bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro
del tesoro.
17. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1985 sulla
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma
della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate
negli anni successivi.
18. Per il finanzimento delle iniziative del Comitato
costituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le
lavoratrici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6
miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di
lire 2 miliardi annui.
19. E' autorizzata a favore dell'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la
concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per
l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente dello stanziamento di cui all'articolo 4
della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive
modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi
alle disposizioni del decreto del Presidente della
repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di
superamento delle barriere architettoniche. Non possono
altresi' essere erogati dallo Stato o da altri enti
pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di
progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo
decreto.
21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati
da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazioni delle barriere architettoniche entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle
province, trascorso il termine previsto dal precedente
comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nominano un commissario per l'adozione dei piani
di eliminazione delle barriere architettoniche presso
ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli
enti locali, per la contrazione dei mutui con finalita' di
investimenti, una quota pari all'1 per cento e' destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
rinnovamento in attuazione della normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384. Per gli anni successivi la quota percentuale e'
elevata al 2 per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per
cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve
essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed
adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La
quota predetta e' iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione del medesimo Ministero con contestuale
riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n.
8405. 25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della
presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e'
destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo. 26. Il
contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n.
1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35,
diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari
che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui
deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica,
e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario
1986, a lire 35 miliardi". - Il testo dell'art. 31 della
legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il
seguente: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione
ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione
straordinaria, le opere e le odifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c)
interventi di restauro e di risanamento conservativo,
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di
ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi
di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale. Le definizione del
presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste
dalle leggi 1 giugno 1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, 1
n.1497 e successive modificazioni edintegrazioni".