IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  21,  comma  5,  della  legge  11  marzo 1988, n. 67,
concernente la determinazione dei criteri e delle modalita'  relativi
agli  aumenti  delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989,
nonche' la copertura degli oneri che ne derivano;
  Visto  l'art.  1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, secondo  il  quale  al  maggior
onere  derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale,
ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  medesimo,  rispetto  agli
aumenti  determinati  dalla  differenza tra la variazione percentuale
dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della  legge
3  giugno  1975,  n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30  aprile  1969,  n.
153,  si  fa  fronte,  ove  occorra  sulla  base del fabbisogno delle
singole gestioni,  mediante  corrispondenti  aumenti  delle  aliquote
contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in corso al 1
gennaio  1989,  secondo  le  procedure  e   le   modalita'   previste
dell'ordinamento di ciascuna gestione;
  Visto l'art. 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
  Sentito  il  parere  del  consiglio  di  amministrazione dell'INPS,
espresso con la deliberazione n. 50 del 12 maggio  1989,  secondo  il
quale  l'aliquota  contributiva  dovuta  al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per la  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dagli
aumenti   per   dinamica   salariale   soprarichiamati,  deve  essere
incrementata in misura pari a 0,41 punti percentuali;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal  periodo  di  paga in corso al 1  gennaio 1989 le
aliquote dei contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori
dipendenti  per  tutti  i  lavoratori,  ivi  compresi  gli addetti ai
servizi domestici e familiari ed i  pescatori  della  piccola  pesca,
sono  elevate  nella  misura  dello 0,41 per cento della retribuzione
imponibile di cui 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e 0,14
per cento a carico del lavoratore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 giugno 1989
                                        Il Ministro del lavoro
                                      e della previdenza sociale
                                                FORMICA
Il Ministro del tesoro
        AMATO