IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio  del  29  ottobre
1975 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  particolare  gli
articoli  4  e  4-  ter  che   hanno   istituito   un   prelievo   di
corresponsabilita' ed un prelievo di corresponsabilita' supplementare
sui cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio
1988 e successive modifiche  ed  integrazioni  recante  modalita'  di
applicazione del  prelievo  di  corresponsabilita'  nel  settore  dei
cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del  Consiglio
che stabilisce norme generali del regime particolare  applicabile  ai
piccoli produttori nell'ambito del regime di  corresponsabilita'  nel
settore dei cereali; 
  Visto il  regolamento  CEE  n.  743/89  del  21  marzo  1989  della
commissione recante modalita' di applicazione per l'aiuto diretto  in
favore dei piccoli produttori di cereali; 
  Visto il regolamento CEE n. 1094 del Consiglio del 25 aprile  1988,
in particolare l'art. 1- bis - comma 6 che modifica i regolamenti CEE
n. 797/85 e  CEE  n.  1760/87  per  quanto  riguarda  il  ritiro  dei
seminativi  dalla   produzione,   nonche'   l'estensivazione   e   la
riconversione della produzione; 
   Visto il regolamento CEE n. 915/89 della commissione del 10 aprile
1989  relativo  alle  modalita'  di   esenzione   dal   prelievo   di
corresponsabilita' sui cereali in favore dei produttori  che  abbiano
partecipato al regime di ritiro delle terre arabili; 
  Visto il regolamento CEE n. 1215/89 del 3 maggio 1989 del Consiglio
che fissa,  per  la  campagna  1989/90,  l'importo  del  prelievo  di
corresponsabilita' nel settore dei cereali; 
  Visto il regolamento CEE  n.  1487/89  del  30  maggio  1989  della
commissione che fissa,  per  la  campagna  1989/90,  il  prelievo  di
corresponsabilita' supplementare nel settore dei cereali; 
  Visto il  regolamento  CEE  n.  1129/89  del  27  aprile  1989  del
Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare  nel  settore
agricolo; 
  Vista  la  legge  n.  610  del  14  agosto  1982,  concernente   il
riordinamento dell'Azienda di Stato per gli  interventi  nel  mercato
agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3 lettera a); 
  Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del  16
maggio 1989; 
  Vista la comunicazione in data 30  maggio  1989  con  la  quale  la
commissione  delle  Comunita'  Europee,  ai  sensi  dell'art.  7  del
sopracitato reg. n. 729/89, ha approvato  le  disposizioni  nazionali
contenute nel presente decreto relative alla ripartizione  dell'aiuto
fra i piccoli produttori; 
  Considerato che occorre adottare le misure necessarie per 
l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                           P r e l i e v o 
  1.  Il  prelievo  di   corresponsabilita'   ed   il   prelievo   di
corresponsabilita' supplementare,  di  cui  al  regolamento  CEE  del
Consiglio n. 2727/75,  riguardano  tutti  i  cereali  prodotti  nella
Comunita' ed immessi sul mercato, con esclusione del risone. 
  2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilita'
e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con
l'espressione "prelievo". 
  3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1 di giugno e termina
il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il
sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1 di luglio e  termina
il 30 di giugno. 
  4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste per ogni campagna sara' determinato  l'importo  del  prelievo
applicabile,  nonche'  le  eventuali  variazioni  dello  stesso,   le
rispettive decorrenze e qualsiasi altra  disposizione  necessaria  in
relazione a decisioni adottate in sede Comunitaria. 
  5. Per la campagna 1989/90, l'importo del prelievo e' pari  a  lire
17.466,12 per tonnellata. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio
          del 29 ottobre 1975 prevede:
             "1.  I  produttori  sono tenuti a versare un prelievo di
          corresponsabilita' sui cereali di cui all'art.  1,  lettere
          a)  e  b)  prodotti  nella Comunita' e immesi sul mercato o
          venduti ad un organismo d'intervento in applicazione  degli
          articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal
          1988/1989 al 1991/1992.       Tuttavia  sono  esentati  dal
          prelievo di corresponsabilita':
              -  i  piccoli  produttori  sulla  base delle condizioni
          dettate dal Consiglio con  regolamento  n.  729/89  del  20
          marzo 1989;
              -  i  produttori  che rispondono alle condizioni di cui
          all'art. 1bis paragrafo 6 del regolamento (CEE) n.  797/85,
          sotto forma di rimborso;
              -  i  cereali  da  semina  per i quantitativi che hanno
          formato  oggetto  di  una  certificazione  ai  sensi  della
          direttiva  66/402/CEE, alle condizioni che saranno adottate
          secondo la procedura prevista al paragrafo 5  del  presente
          articolo.
             2.  L'importo  unitario  del  prelievo e' stabilito ogni
          anno    prima     dell'inizio     della     campagna     di
          commercializzazione  secondo la procedura prevista all'art.
          43, paragrafo 2 del trattato.
             3.   All'atto   della  determinazione  dell'importo  del
          prelievo di corresponsabilita' sono prese in considerazione
          le  importazioni  dei  prodotti  figuranti  nell'allegato D
          nella Comunita'.
             4.   Il   prelievo   di  cui  al  presente  articolo  e'
          considerato  far  parte  degli   interventi   destinati   a
          regolarizzare   i  mercati  agricoli  ed  e'  destinato  al
          finanziamento delle spese nel settore dei cereali.
             5.  Le  modalita' di applicazione del presente articolo,
          in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e
          le  misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la
          procedura prevista all'art. 26.
             6.  La  Commissione  si  concertera'  con  gli  ambienti
          professionali sulla utilizzazione del gettito del prelievo.
             7.  Ai  fini  dell'applicazione del presente articolo ai
          cereali diversi dal granoturco  e  dal  sorgo  prodotti  in
          Italia,  in  Grecia,  in  Spagna  e  in  Portogallo, per la
          campagna  di  commercializzazione  s'intende   il   periodo
          compreso tra il 1  giugno e il 31 maggio".
             -  L'art.  4-  ter  del  regolamento  CEE n. 2727/75 del
          Consiglio  del  29  ottobre  1975,  nel  testo  attualmente
          vigente, cosi' recita:
             "1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'art.
          3, paragrafo 1 il Consiglio stabilisce, secondo  la  stessa
          procedura,    per   un   periodo   di   tre   campagne   di
          commercializzazione un quantitativo massimo  garantito  per
          tutti  i cereali di cui all'art. 1, lettere a) e b). Per la
          fissazione   di   tale   quantitativo   si   prendono    in
          considerazione   il   consumo   globale  di  cereali  nella
          Comunita'  e  le   importazioni   dei   prodotti   elencati
          nell'allegato  D.  Per  le  campagne di commercializzazione
          1988/1989,   1989/1990,   1990/1991   e    1991/1992,    il
          quantitativo  massimo garantito e' fissato a 160 milioni di
          tonnellate.
             2.  Per  ogni  campagna  del  periodo di cui all'art. 4,
          paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo
          di    corresponsabilita'    supplementare.    Il   prelievo
          supplementare e' pari al 3% del  prezzo  di  intervento  in
          vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della
          campagna considerata. Al prelievo supplementare si  applica
          all'art.  3,  paragrafi  1, 4, 6 e 7. Qualora la produzione
          cerealicola  di  una  campagna  sia  pari  o  inferiore  al
          quantitativo  massimo  garantito  per  essa  stabilito,  il
          prelievo  supplementare  e'   interamente   rimborsato   al
          produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo
          garantito  in  misura  inferiore   al   3%,   il   prelievo
          supplementare   e'   rimborsato   in   parte.  Il  rimborso
          corrisponde alla differenza tra il  prelievo  supplementare
          versato  e  quello  dovuto  al  superamento  constatato del
          quantitativo massimo garantito.      Tuttavia,  secondo  la
          procedura  prevista  all'art.  26,  puo' essere determinato
          l'importo minimo al di sotto  del  quale  non  si  effettua
          rimborso.
             3.  In  questo  caso  la  Commissione  adegua  i  prezzi
          indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono
          stati  adoperati  per fissarli in applicazione dell'art. 3,
          paragrafo 4.     In questo caso il Consiglio, che  delibera
          a  maggioranza  qualificata  su proposta della Commissione,
          adegua i prezzi  indicativi  conformemente  alle  norme  di
          derivazione di cui all'art. 3, paragrafo 4.
             4.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo, la
          Commissione constata ogni anno anteriormente al 1  marzo se
          la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no
          superato il quantitativo massimo  garantito  stabilito  per
          tale campagna.
             5.  Le  modalita' di applicazione del presente articolo,
          in particolare l'importo del prelievo  supplementare,  sono
          adottate secondo la procedura prevista dall'art. 26".     -
          L'art. 1-bis, punto 6, del regolamento (CEE) n. 1094/88 del
          Consiglio   del  25  aprile  1988  cosi'  recita:        "I
          produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30%  dei
          loro  seminativi  sono esonerati, per un quantitativo di 20
          tonnellate,  dal  prelievo  di  corresponsabilita'  di  cui
          all'art.  4  del  regolamento (CEE) n. 2727/75, nonche' dal
          prelievo  di  corresponsabilita'   supplementare   di   cui
          all'art.  4-ter,  paragrafo 2 dello stesso regolamento.
          Le  modalita'  di  applicazione  di  tale  esenzione   sono
          adottate  secondo  la  procedura prevista agli articoli 4 e
          4-ter del regolamento (CEE) n. 2727/75".
             - L'art. 7 del regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio
          del 20 marzo 1989 prevede:     "Gli Stati membri comunicano
          alla Commissione, prima del 1  maggio 1989:
              -   le  disposizioni  che  intendono  prendere  per  la
          ripartizione all'aiuto fra i piccoli produttori di cereali.
          La  Commissione  approva  tali  disposizioni  sulla base di
          criteri obiettivi di cui all'art. 3;
              -   le   altre   disposizioni   nazionali  adottate  in
          applicazione del presente regolamento".