IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare taluni termini stabiliti da disposizioni legislative in materia fiscale e per consentire la prosecuzione dell'attivita' nel settore delle calamita' naturali e dell'ambiente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono gia' stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.