IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare taluni
termini stabiliti da disposizioni legislative in  materia  fiscale  e
per consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'  nel  settore  delle
calamita' naturali e dell'ambiente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle finanze, del  turismo  e  dello  spettacolo,  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il  coordinamento  della
protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, di concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i  termini  previsti  per  la
fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di  tutti  gli
altri obblighi inerenti alle operazioni delle  quali  si  deve  tener
conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto  e
alle imposte sui redditi i cui termini  di  presentazione  sono  gia'
stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3
del decreto-legge 29 maggio 1989, n.  202,  e  al  31  dicembre  1989
dall'articolo  22-  bis  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.