IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio 1979, n. 26, convertito nella
legge 3  aprile  1979,  n.  95,  recante  provvedimenti  urgenti  per
l'amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119,
che  stabilisce  che  ai  fini  dell'ammissione  alla  procedura   di
amministrazione   straordinaria,   il  limite  dimensionale  relativo
all'esposizione debitoria delle imprese in cui  al  primo  comma  del
regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  verso aziende di credito,
istituti speciali di credito, istituti  di  previdenza  e  assistenza
sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore
a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo  bilancio
approvato;
  Visto  lo  stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui
si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato  al  30
aprile  di  ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  utilizzando   il   deflattore   degli
investimenti   lordi   riportato   nella   relazione  generale  sulla
situazione economica del Paese;
  Visto  che  dalla relazione generale sulla situazione economica del
Paese relativa al 1988 risulta che il deflattore  degli  investimenti
lordi e' del 6 per cento;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  limite  dimensionale  dell'esposizione  debitoria  di  cui alle
premesse e' elevato dal primo maggio 1989, a lire 58,076 miliardi.
   Roma, addi' 29 aprile 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA