1.  In  attuazione  della regolamentazione comunitaria relativa al
mercato  dei  cereali  per  la  campagna  1989-90, si comunica che le
operazioni esecutive d'intervento avverranno sulla scorta delle norme
fissate  dai relativi regolamenti emanati dalla commissione CEE i cui
contenuti sono di seguito esposti.
   Per  quanto  riguarda  le modalita' esecutive relative ai rapporti
tra  i  conferenti  e  gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa
riferimento  alle  norme  e condizioni generali riportate nel decreto
ministeriale  12  aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della
Gazzetta Ufficiale italiana n. 114 del 26 aprile 1984.
   In  attuazione  dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto
ministeriale  si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti
di cereali all'intervento.
   2.  La  campagna  di  commercializzazione  cereali ha inizio il 1›
luglio   1989   e   termina   il   30  giugno  1990.  I  conferimenti
all'intervento  possono  essere effettuati nel periodo da agosto 1989
ad aprile 1990.
   3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire
dal 1› agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo
di intervento:
    frumento tenero panificabile ECU 166,88/tonn. = L. 279.204;
    frumento tenero, mais ECU 163,61/tonn. = L. 273.729;
    frumento duro ECU 238,06/tonn. = L. 398.281;
    segale panificabile ECU 163,61/tonn. = L. 273.729;
    sorgo, segale, orzo ECU 155,43/tonn. = L. 260.048.
   Il  prezzo  di  acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto
della  varieta'  Cappelli  ed assimilati, mentre per le sottoelencate
varieta' si applicano i prezzi a fianco di ciascuna indicati:
    Grifoni L. 363.369/tonn.;
    Timilie, Marzuoli, Neri di Sicilia L. 333.804/tonn.;
    Durtal, Rikita e Tomclair L. 296.847/tonn.
   4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni
e  detrazioni  per effettive caratteristiche riportate nelle allegate
tabelle A e B calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo
base  di acquisto nonche' della maggiorazione mensile riportata nella
tabella  C in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del
venditore.
   5. Per l'ammissibilita' all'intervento i cereali indicati al punto
3 devono:
    essere stati raccolti nella Comunita';
    essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10
tonnellate  per  il  frumento  duro  e di 80 tonnellate per gli altri
cereali;
    essere  di  prodotto  sano,  leale  e mercantile secondo le norme
comunitarie  e  presentare i requisiti minimi riportati nella tabella
B.
   6.   Il  pagamento  dei  cereali  conferiti  all'intervento  viene
effettuato  attraverso  l'ente  assuntore  fra  il  centodecimo ed il
centoquindicesimo giorno dalla presa in carico.