1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1989-90, si comunica che le operazioni esecutive d'intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti. Per quanto riguarda le modalita' esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della Gazzetta Ufficiale italiana n. 114 del 26 aprile 1984. In attuazione dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento. 2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1 luglio 1989 e termina il 30 giugno 1990. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1989 ad aprile 1990. 3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1 agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento: frumento tenero panificabile ECU 166,88/tonn. = L. 279.204; frumento tenero, mais ECU 163,61/tonn. = L. 273.729; frumento duro ECU 238,06/tonn. = L. 398.281; segale panificabile ECU 163,61/tonn. = L. 273.729; sorgo, segale, orzo ECU 155,43/tonn. = L. 260.048. Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varieta' Cappelli ed assimilati, mentre per le sottoelencate varieta' si applicano i prezzi a fianco di ciascuna indicati: Grifoni L. 363.369/tonn.; Timilie, Marzuoli, Neri di Sicilia L. 333.804/tonn.; Durtal, Rikita e Tomclair L. 296.847/tonn. 4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nelle allegate tabelle A e B calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo base di acquisto nonche' della maggiorazione mensile riportata nella tabella C in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore. 5. Per l'ammissibilita' all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono: essere stati raccolti nella Comunita'; essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali; essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella B. 6. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il centodecimo ed il centoquindicesimo giorno dalla presa in carico.