IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relativo al titolo III della legge sopracitata; Visto il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale; Visto il decreto 7 dicembre 1983 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento; Visto il decreto 22 febbraio 1985 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento; Visto il decreto 11 marzo 1986 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento; Visto il decreto 23 aprile 1987 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento; Visto il decreto 28 ottobre 1988 con cui e' stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento; Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministro con nota n. 567/ATM53 dell'8 maggio 1989 concernente l'adeguamento delle tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada; Espletate le procedure previste nell'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298; Ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore; Decreta: Art. 1. E' approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982, nella misura del 7%, rispetto alle tariffe in vigore. Tale adeguamento e' riferito: ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni; alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime; alle tasse di soste del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 298/1/974 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974. - Il D.P.R. n. 56/1978 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 18 marzo 1978. - Il D.M. 18 novembre 1982 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982. - Il D.M. 7 dicembre 1983 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983. - Il D.M. 22 febbraio 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985. - Il D.M. 11 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1986. - Il D.M. 23 aprile 1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1987. - Il D.M. 30 dicembre 1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988. - Il D.M. 28 ottobre 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988. Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 5, 7 e 8 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982, e' il seguente: "Art. 5 (Prestazioni comprese nella tariffa di trasporto). - Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo: a) delle operazioni di trasporto propriamente dette: tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce e' caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico; b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00, per ognuna delle due operazioni. Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella A. I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattivita' del mittente o del destinatario, quando il veicolo non e' stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi piu' sopra indicati. Nel computo delle ore di sosta verra' calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti. Non e' considerato lavorativo il sabato se il trasportatore e' stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario". "Art. 7 (Livelli tariffari e classi di peso). - I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella C. I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della III classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%. I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio: oltre 50 fino a 100 q.li; oltre 100 fino a 200 q.li; oltre 200 fino a 230 q.li; oltre 230 fino a 280 q.li; oltre 280 q.li. Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione. Se il peso tassabile della merce e' compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto e' calcolata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti piu' bassa applicando il peso della categoria superiore". "Art. 8 (Trasporto con piu' luoghi di carico e scarico). - Qualora piu' partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi e applicando la tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto e' maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori: Classi di peso Lire -- -- Q.li 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Q.li 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500 Q.li 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 Q.li 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 Q.li 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 km, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantita' maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta".