IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
di  cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di
cose e l'istituzione di un  sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
trasporti di merci su strada;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
concernente le norme di esecuzione relativo al titolo III della legge
sopracitata;
  Visto  il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle
tariffe per i trasporti  di  merci  su  strada  per  conto  di  terzi
eseguiti sul territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  7  dicembre  1983  con  cui  e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;
  Visto  il  decreto  22  febbraio  1985  con  cui e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;
  Visto  il  decreto  11  marzo  1986  con  cui  e'  stato  approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;
  Visto  il  decreto  23  aprile  1987  con  cui  e'  stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;
  Visto  il  decreto  28  ottobre  1988  con  cui  e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe  obbligatorie  nella  misura  del  7  per
cento;
  Vista  la  proposta  del  comitato  centrale  per l'albo inviata al
Ministro  con  nota  n.  567/ATM53  dell'8  maggio  1989  concernente
l'adeguamento  delle tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto
di merci su strada;
  Espletate  le  procedure previste nell'art. 53 della legge 6 giugno
1974, n. 298;
  Ritenuto  necessario  provvedere ad un adeguamento delle tariffe in
vigore;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni
generali  e  condizioni  di  applicazione,  approvato   con   decreto
ministeriale  8  novembre  1982,  nella  misura del 7%, rispetto alle
tariffe in vigore.
  Tale adeguamento e' riferito:
   ai  livelli  di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
   alle  maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo di cui al prospetto inserito nel  contesto  dell'art.  8  delle
disposizioni medesime;
   alle  tasse  di  soste  del  veicolo  di cui all'art. 5 e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  La  legge  n.  298/1/974  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
             -  Il  D.P.R.  n.  56/1978  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 77 del 18 marzo 1978.
             -  Il  D.M.  18  novembre  1982  e' stato pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14
          dicembre 1982.
             -  Il  D.M.  7  dicembre  1983 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983.
             -  Il  D.M.  22  febbraio 1985 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985.
             -  Il  D.M.  11  marzo  1986  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62  del  15  marzo
          1986.
             -  Il  D.M.  23  aprile  1987  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del  29  aprile
          1987.
            -  Il  D.M.  30  dicembre  1987 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1  del  2  gennaio
          1988.
             -  Il  D.M.  28  ottobre  1988 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  262  dell'8
          novembre 1988.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  degli  articoli  5,  7 e 8 delle disposizioni
          generali e condizioni di applicazione in allegato  al  D.M.
          18 novembre 1982, e' il seguente:
             "Art.   5   (Prestazioni   comprese   nella  tariffa  di
          trasporto). - Le  tariffe  di  trasporto  costituiscono  il
          corrispettivo:
               a)  delle  operazioni di trasporto propriamente dette:
          tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce e'
          caricata  sull'autoveicolo,  a cura del mittente, nel luogo
          di carico e terminano al momento della messa a disposizione
          del  destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di
          scarico;
               b)  dei  tempi di sosta del veicolo per il carico o lo
          scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o
          frazione  di  tonnellata  lorda, con un minimo di ore 1,00,
          per ognuna delle due operazioni.
             Qualora  i  tempi  di sosta come sopra calcolati vengano
          superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause
          non  imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta,
          alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta  con  il
          massimo  complessivo  di  8 ore ogni 24 ore, secondo quanto
          previsto alla tabella A.
             I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi
          di inattivita' del mittente o del destinatario,  quando  il
          veicolo  non  e'  stato messo a disposizione in tempo utile
          per essere caricato o scaricato in base ai tempi piu' sopra
          indicati.
             Nel  computo  delle  ore  di  sosta verra' calcolata una
          franchigia per gli eventuali tempi di mensa  degli  addetti
          agli impianti.
             Non   e'   considerato   lavorativo   il  sabato  se  il
          trasportatore e' stato avvertito, prima dell'esecuzione del
          trasporto,  della  chiusura dell'impresa del mittente o del
          destinatario".
             "Art.  7  (Livelli  tariffari  e  classi  di  peso). - I
          livelli tariffari  minimi  e  massimi  per  la  III  classe
          merceologica sono quelli indicati nella tabella C.
             I   livelli   tariffari   della  II  e  della  I  classe
          merceologica  sono  quelli  della  III   classe   aumentati
          rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.
             I  livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi
          di tonnellaggio:
              oltre 50 fino a 100 q.li;
              oltre 100 fino a 200 q.li;
              oltre 200 fino a 230 q.li;
              oltre 230 fino a 280 q.li;
              oltre 280 q.li.
             Per  condizioni  di  tonnellaggio si intendono classi di
          peso delimitate da un minimo ed un massimo entro  i  quali,
          ai  fini  dell'applicazione  della  tariffa corrispondente,
          deve rientrare il peso della spedizione.
             Se  il  peso  tassabile  della merce e' compreso fra due
          diverse  classi  di  peso,  la  tariffa  di  trasporto   e'
          calcolata  in  base  alla categoria inferiore a meno che la
          tariffa non risulti piu' bassa  applicando  il  peso  della
          categoria superiore".
             "Art. 8 (Trasporto con piu' luoghi di carico e scarico).
          - Qualora piu'  partite  di  uno  stesso  mittente  vengano
          trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il
          prezzo del trasporto  si  calcola  in  base  alla  distanza
          tariffaria,  fra  il primo luogo di carico e l'ultimo luogo
          di scarico, determinata per il percorso che si  compie  per
          raggiungere  l'ultimo  luogo di scarico attraverso i luoghi
          intermedi e applicando la  tariffa  della  classe  di  peso
          corrispondente  al  peso  totale di tutte le partite. Per i
          carichi e gli scarichi intermedi  successivi  al  primo  la
          tariffa  di  trasporto  e' maggiorata, per ciascun luogo di
          carico e scarico, dei seguenti valori:
                        Classi di peso                       Lire
                              --                              --
          Q.li 280   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
          Q.li 230   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500
          Q.li 200   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000
          Q.li 100   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000
          Q.li 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
             Qualora  il  mittente  assicuri il trasporto di ritorno,
          con carico da effettuarsi entro una distanza dal  luogo  di
          precedente  scarico  pari alla somma delle distanze dei due
          trasporti a carico e comunque non superiore a  100  km,  il
          trasporto  si  considera, anche ai fini dei tempi di sosta,
          come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza,  pari
          alla  somma  dei percorsi a carico e, quanto alla classe di
          peso, pari alla quantita' maggiore tra  quelle  trasportate
          in ciascuna tratta".