IL MINISTRO DEL TESORO Visti l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989 con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e del tasso medio della lira interbancaria; Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e' stata fissata per l'anno 1989, nella misura dell'1,45%; Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 e' pari al 12,70%, mentre a quelle previste dal decreto-legge n. 66/1989 e' pari al 12,80% per il semestre luglio-dicembre 1989; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedre in merito; Decreta: Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1989, la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,70% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359; b) al 12,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1989 dell'1,45%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima: 1) del 14,15% per le operazioni di cui al punto a); 2) del 14,25% per le operazioni di cui al punto b). Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 giugno 1989 Il Ministro: AMATO