IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre luglio-agosto 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 1, lettera a), del citato decreto dell'8 agosto 1986, e' pari al 12,45%; Considerato che la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito e' pari, per l'anno 1989, all'1,25%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre luglio-agosto 1989, al 12,45%. In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,25%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 13,70%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 giugno 1989 Il Ministro: AMATO