IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7
dicembre 1983;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di cui sopra, per il bimestre luglio-agosto 1989, ha reso
noto che il costo della provvista dei fondi, determinato  sulla  base
dei  parametri  di  cui  all'art.  1,  lettera a), del citato decreto
dell'8 agosto 1986, e' pari al 12,45%;
  Considerato  che  la  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli
istituti di credito e' pari, per l'anno 1989, all'1,25%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di esercizio, assistite dal concorso  pubblico  negli
interessi, e' pari, per il bimestre luglio-agosto 1989, al 12,45%.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1,25%, il tasso di riferimento da  praticare,  per  il  bimestre
luglio-agosto  1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio
assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 13,70%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 giugno 1989
                                                   Il Ministro: AMATO