IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; Vista la direttiva comunitaria n. 85/339/CEE del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, recepita in Italia con la legge 9 novembre 1988, n. 475; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto il comma 1 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che fa obbligo ai comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; Visto il comma 2 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che istituisce consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica; Visto il comma 10 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1z988 che, a partire dal 1 luglio 1989, prescrive che sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilita', secondo la direttiva CEE n. 85/339 del 27 giugno 1985, e che da tale obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgano usi consolidati per il ritiro; Visto il comma 11 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che prescrive che, a partire dal 1 luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati; Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 245 del 30 giugno 1989 con il quale i termini temporali di cui all'art. 9-quater, commi 10 e 11, della citata legge n. 475 del 1989 sono stati prorogati al 1 dicembre 1989; Visto il comma 12 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione dei requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai citati commi 10 e 11; Visti i commi 13 e 14 della citata legge n. 475/1988 che regolamentano la commercializzazione e lo smaltimento delle scorte non conformi ai requisiti di legge; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini delle norme contenute nel presente decreto, per imballaggi, o contenitori, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili, le damigiane nonche' i contenitori ad uso industriale e quelli destinati ad essere smaltiti come rifiuti speciali industriali, tossici e nocivi. N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". - La delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, reca: "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 sopra citato, e' il seguente: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319. Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia". - La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale". - La legge n. 441/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - I commi 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988, cosi' dispongono: "1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalita' volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1 gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti. 2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalita' giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi. 3-9 (Omissis). 10. A partire dal 1 luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilita', secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro. 11. A partire dal 1 luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati. 12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi. 14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, e' consentito fino al 31 dicembre 1990".