IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915;
  Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/1982;
  Vista  la  direttiva  comunitaria  n. 85/339/CEE del 27 giugno 1985
concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, recepita in Italia
con la legge 9 novembre 1988, n. 475;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Visto  il comma 1 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che fa
obbligo ai comuni  di  provvedere  alla  raccolta  differenziata  dei
rifiuti urbani;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che
istituisce consorzi nazionali  obbligatori  per  il  riciclaggio  dei
contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica;
  Visto  il comma 10 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1z988 che,
a partire dal 1› luglio 1989, prescrive che sugli imballaggi o  sulle
etichette  devono  figurare  chiaramente  visibili,  l'invito  a  non
disperderli nell'ambiente dopo l'uso e  l'indicazione  dell'eventuale
riempibilita', secondo la direttiva CEE n. 85/339 del 27 giugno 1985,
e che da tale obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili  per  i
quali valgano usi consolidati per il ritiro;
  Visto  il  comma  11 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che
prescrive che, a partire  dal  1›  luglio  1989,  per  consentire  di
identificare   il  materiale  utilizzato  per  la  fabbricazione  dei
contenitori per liquidi detti contenitori devono essere adeguatamente
contrassegnati;
  Visto  l'art.  5 del decreto-legge n. 245 del 30 giugno 1989 con il
quale i termini temporali di cui all'art. 9-quater, commi  10  e  11,
della  citata  legge  n.  475  del  1989  sono  stati prorogati al 1›
dicembre 1989;
  Visto  il  comma  12 dell'art. 9-quater della legge n. 475/1988 che
demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  la
determinazione dei requisiti  e  contenuti  delle  iscrizioni  e  dei
marchi di cui ai citati commi 10 e 11;
  Visti  i  commi  13  e  14  della  citata  legge  n.  475/1988  che
regolamentano la commercializzazione e lo  smaltimento  delle  scorte
non conformi ai requisiti di legge;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  delle  norme  contenute  nel  presente  decreto,  per
imballaggi, o contenitori, per liquidi si intendono la bottiglia,  il
barattolo,  il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato
di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni  che  contenga
un  liquido,  eccettuati  i  fusti, le botti e i barili, le damigiane
nonche' i contenitori ad uso industriale e quelli destinati ad essere
smaltiti come rifiuti speciali industriali, tossici e nocivi.
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -   Il   D.P.R.  n.  915/1982  reca:  "Attuazione  delle
          direttive (CEE) n.  75/442 relativa ai rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi".
             -   La   delibera   del  27  luglio  1984  del  Comitato
          interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982,
          reca:  "Disposizioni  per la prima applicazione dell'art. 4
          del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
          1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".
             -  Il  testo  dell'art.  5  del D.P.R. n. 915/1982 sopra
          citato, e' il seguente:
             "Art.  5  (Comitato interministeriale). - Le funzioni di
          cui al precedente art. 4 vengono  esercitate  dal  Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.  3, primo comma, della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, e  successive  modificazioni,
          integrato  dai  Ministri  dell'interno, dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e per gli affari regionali.
             Per  l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il
          Comitato  provvede,  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica,  a precisare la denominazione e la composizione
          delle  sostanze  o  materie  tossiche  e  nocive   elencate
          nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato,
          sostanze  o  materie  tossiche   e   nocive,   allo   stato
          sconosciute,  in conseguenza delle modifiche introdotte con
          le procedure di cui all'art. 19 della  direttiva  (CEE)  n.
          78/319.
             Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e
          tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e  dell'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro,
          oltre che  delle  strutture  amministrative  esistenti  che
          hanno competenza nella materia".
             -  La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale".
             -  La  legge  n. 441/1987 reca: "Disposizioni urgenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti".
             -  I  commi 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 9-quater
          del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti  in
          materia  di  smaltimento dei rifiuti industriali), aggiunto
          dalla legge di conversione n. 475/1988, cosi' dispongono:
             "1.  Le  attivita'  di smaltimento dei rifiuti urbani di
          cui all'art.  3, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982,
          n.  915,  sono svolte dai comuni secondo modalita' volte ad
          assicurare la  raccolta  differenziata.  Tale  servizio  di
          raccolta  differenziata  viene attivato entro il 1› gennaio
          1990.  Le  regioni  provvedono,  sulla  base  di  indirizzi
          generali    fissati    dal   Ministero   dell'ambiente,   a
          regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti  solidi
          urbani  con  l'obiettivo  prioritario della separazione dei
          rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti
          vegetali  e  animali, o comunque ad alto tasso di umidita',
          dai restanti rifiuti.
             2.  Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il
          riciclaggio dei contenitori od imballaggi  per  liquidi  in
          vetro,  metallo  e plastica e sono definiti per ciascuno di
          essi obiettivi minimi  di  riciclaggio.  I  consorzi  hanno
          personalita'  giuridica, non hanno fine di lucro, e possono
          avere  articolazione  regionale   ed   interregionale.   Il
          Ministro   dell'ambiente,   tenuto  conto  delle  strutture
          associative  esistenti  al  31  luglio  1988,  individua  i
          soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo
          statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
             3-9 (Omissis).
             10.  A  partire  dal  1›  luglio 1989 sugli imballaggi o
          sulle  etichette  devono  figurare,  chiaramente  visibili,
          l'invito  a  non  disperderli  nell'ambiente  dopo  l'uso e
          l'indicazione dell'eventuale  ririempibilita',  secondo  la
          definizione  della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985.
          Da  tale  ultimo  obbligo  sono   esclusi   i   contenitori
          ririempibili  per  i  quali  valgono usi consolidati per il
          ritiro.
             11.  A  partire  dal  1›  luglio 1989, per consentire di
          identificare il materiale utilizzato per  la  fabbricazione
          dei  contenitori  per  liquidi,  detti  contenitori  devono
          essere adeguatamente contrassegnati.
             12.  I  requisiti  e  contenuti  delle  iscrizioni e dei
          marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto
          del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             13.   E'  consentita,  fino  al  31  dicembre  1989,  la
          commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi
          non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
             14.  Lo  smaltimento  dei  contenitori  per  liquidi non
          conformi ai requisiti di cui ai precedenti  commi,  immessi
          sul  mercato  antecedentemente  al  31  dicembre  1989,  e'
          consentito fino al 31 dicembre 1990".