IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante "Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto", ed in particolare l'art. 9, il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1985, contenente disposizioni circa le modalita', i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla suddetta legge; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 ottobre 1988, contenente modifiche ed integrazione del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 concernenti riapertura dei termini e modalita' per l'erogazione delle somme, ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 12 gennaio 1989, contenente disposizioni integrative al suddetto decreto ministeriale 28 ottobre 1988; Visto il proprio decreto 21 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 1986, contenente criteri e modalita' relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, ed in particolare l'art. 4; Visto il proprio decreto 6 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1987, recante una proroga dei termini stabiliti all'art. 4 del precedente decreto ministeriale 21 luglio 1986; Visto il proprio decreto 15 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'ulteriore proroga dei termini stabiliti all'art. 4 del ripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1986; Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 3 marzo 1989; Ritenuta l'opportunita' di eliminare il termine perentorio fissato per la trasmissione della copia del contratto di locazione finanziaria di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1986, ai fini dello snellimento delle procedure relative alla erogazione dei contributi; Decreta: Ferma restando l'obbligatorieta', ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 404/1985, dell'invio di copia del contratto di locazione finanziaria relativo all'acquisizione dei veicoli nuovi di fabbrica, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, e' soppresso il termine di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 1986. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 giugno 1989 Il Ministro: AMATO