IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  30  luglio  1985,  n. 404, recante "Provvedimenti
urgenti per la ristrutturazione del mercato  dell'autotrasporto",  ed
in  particolare  l'art.  9,  il quale prevede che i contributi di cui
agli articoli 3 e 6 della  legge  medesima  possono  essere  concessi
anche  per  le operazioni di locazione finanziaria, secondo criteri e
modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del  Ministro
dei trasporti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti 11 dicembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  297  del  18  dicembre  1985,
contenente disposizioni circa le modalita', i tempi, le procedure per
la presentazione delle domande e per l'erogazione dei  contributi  di
cui alla suddetta legge;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28 ottobre 1988,
contenente modifiche ed  integrazione  del  decreto  ministeriale  11
dicembre  1985  concernenti  riapertura  dei  termini e modalita' per
l'erogazione delle somme, ai fini della concessione dei contributi di
cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  12 gennaio 1989,
contenente disposizioni integrative al suddetto decreto  ministeriale
28 ottobre 1988;
  Visto  il proprio decreto 21 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 1› agosto 1986, contenente criteri  e  modalita'
relativi  alla  locazione  finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9
della legge 30 luglio 1985, n. 404, ed in particolare l'art. 4;
  Visto  il  proprio  decreto 6 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1987, recante una  proroga  dei  termini
stabiliti  all'art.  4  del precedente decreto ministeriale 21 luglio
1986;
  Visto  il  proprio  decreto  15  settembre  1987,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'ulteriore
proroga  dei  termini  stabiliti  all'art.  4  del  ripetuto  decreto
ministeriale 21 luglio 1986;
  Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 3 marzo 1989;
  Ritenuta  l'opportunita' di eliminare il termine perentorio fissato
per  la  trasmissione  della  copia  del   contratto   di   locazione
finanziaria  di  cui  all'art.  2  del decreto ministeriale 21 luglio
1986,  ai  fini  dello  snellimento  delle  procedure  relative  alla
erogazione dei contributi;
                               Decreta:
  Ferma  restando  l'obbligatorieta',  ai  fini della concessione dei
contributi di cui agli articoli  3  e  6  della  legge  n.  404/1985,
dell'invio  di  copia del contratto di locazione finanziaria relativo
all'acquisizione dei  veicoli  nuovi  di  fabbrica,  unitamente  alla
ulteriore  documentazione  richiesta,  e' soppresso il termine di cui
all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del  21  luglio  1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1› agosto 1986.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 giugno 1989
                                                   Il Ministro: AMATO