IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 1979), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 475 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1976); Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988), recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1988), relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali; Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 e la relativa deliberazione CIPE 30 marzo 1989, recante norme sull'assegnazione di somma sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1989, parte corrente e parte in conto capitale; Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro - Fondo sanitario nazionale; Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantita' necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento dei prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico, stabiliti con decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 343, in relazione all'aumento del costo di produzione dei singoli vaccini; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1989 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro - parte spese correnti).