IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista  la  legge  23 gennaio 1968, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968), modificata dalla legge 7 marzo
1985, n. 98;
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 17  luglio  1979),  modificata  dalla  legge  23
dicembre  1975,  n.  475  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 6
dell'8 gennaio 1976);
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988), recante  misure  per  la  lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 maggio 1988, n. 343 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto  1988),  relativo  alla
produzione,  acquisto  e  distribuzione dei vaccini per la profilassi
immunizzante obbligatoria degli animali;
  Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 e la relativa deliberazione
CIPE 30 marzo 1989, recante norme sull'assegnazione  di  somma  sullo
stanziamento  del  Fondo  sanitario  nazionale per l'anno 1989, parte
corrente e parte in conto capitale;
  Considerato   che   le  spese  necessarie  per  l'attuazione  delle
profilassi vaccinali obbligatorie  contro  le  malattie  infettive  e
diffusive  degli  animali  ai  fini  di  provvedere  all'acquisto  ed
all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano,  a  partire
dall'esercizio   finanziario  1983,  sul  cap.  5941/Tesoro  -  Fondo
sanitario nazionale;
  Considerato    che,    al    fine   di   assicurare   un   uniforme
approvvigionamento  nelle  quantita'  necessarie   dei   vaccini   in
questione,  occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno
essere prodotti dai  diversi  istituti  zooprofilattici  sperimentali
incaricati;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere all'adeguamento dei prezzi di
cessione  dei  prodotti  immunizzanti   necessari   alle   profilassi
vaccinali  obbligatorie  nei  confronti  dell'afta  epizootica, della
peste  suina  classica,  della  rabbia  e  del  carbonchio   ematico,
stabiliti  con  decreto  ministeriale  12  maggio  1988,  n.  343, in
relazione all'aumento del costo di produzione dei singoli vaccini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  1989 le spese per l'acquisto dei prodotti immunizzanti
necessari  alle  profilassi  vaccinali  obbligatorie  nei   confronti
dell'afta  epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del
carbonchio ematico nonche' di altre malattie infettive  e  diffusive,
disposte  ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con  i
fondi  alle  medesime  assegnati  sul Fondo sanitario nazionale (cap.
5941/Tesoro - parte spese correnti).