IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, in particolare gli articoli
6 e 32;
  Considerato  che  si sono verificati in alcune province nei mesi di
aprile, maggio, giugno e luglio numerosi focolai di  afta  epizootica
per  cui  si  rende  necessario  e  urgente  proteggere il patrimonio
zootecnico  nazionale  bovino,  bufalino,  ovino   e   caprino,   con
interventi vaccinali programmati contro la malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  resa  obbligatoria nel territorio nazionale, nel periodo dal 1›
ottobre 1989 al 30 agosto 1990 la vaccinazione antiaftosa sui bovini,
bufalini,  ovini  e  caprini  con  le  modalita' e nei tempi previsti
dall'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 171 del 22 luglio
1988.