IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, in particolare gli articoli 6 e 32; Considerato che si sono verificati in alcune province nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio numerosi focolai di afta epizootica per cui si rende necessario e urgente proteggere il patrimonio zootecnico nazionale bovino, bufalino, ovino e caprino, con interventi vaccinali programmati contro la malattia; Ordina: Art. 1. E' resa obbligatoria nel territorio nazionale, nel periodo dal 1 ottobre 1989 al 30 agosto 1990 la vaccinazione antiaftosa sui bovini, bufalini, ovini e caprini con le modalita' e nei tempi previsti dall'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1988.