IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                                  ED
                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 13
luglio 1946, n. 26 e 31 marzo  1947,  n.  396,  recanti  norme  sulla
istituzione e l'ordinamento del Ministero della marina mercantile;
  Visto   il   decreto-legge   14  dicembre  1974,  n.  657,  recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e   ambientali,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 ed
il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,  n.  805,
concernente l'organizzazione dello stesso Ministero;
  Vista  la  legge 1› giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose
d'interesse artistico e storico;
 Visto  il  codice  della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 1235 a norma  del  quale
al  personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto, di cui agli
articoli 16, lettera F), e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178,  e'
attribuita,  agli  effetti  dell'art.  221  del  Codice  di procedura
penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
  Premesso  che  le  aree  marine  di  interesse storico, artistico o
archeologico costituite da relitti di antiche navi e dal loro carico,
da strutture murarie e portuali sommerse rappresentano una componente
preziosa del patrimonio storico-artistico italiano, la cui tutela  e'
attribuita  al  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali che vi
provvede nelle forme della legge 1› giugno 1939, n. 1089,  attraverso
le  competenti  soprintendenze,  nonche',  per  quanto  previsto  dal
decreto ministeriale  31  ottobre  1988,  dal  servizio  tecnico  per
l'archeologia  subacquea  istituito nell'ambito dell'Ufficio centrale
per i beni  ambientali,  architettonici,  archeologici,  artistici  e
storici;
  Considerato  che, alla predetta opera di protezione dei detti beni,
concorre il Ministero della marina  mercantile  attraverso  il  Corpo
delle   capitanerie   di   porto  mediante  interventi  diretti  alla
interdizione della navigazione, della pesca  e  dell'immersione,  ove
richiesta  dal  Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali, con
riferimento alle aree marine nelle quali sono localizzati i reperti;
  Ritenuto  che  detto  concorso nella tutela sulle aree di interesse
storico, artistico o archeologico  sommerse  debba  esere  potenziato
mediante:
    a) nuove forme di collaborazione dei due Ministeri attraverso una
intesa che consenta l'agevolazione delle attivita' di  ricerca  e  di
scavo  in  mare  ad  opera degli studiosi e dei tecnici operanti alle
dipendenze dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali;
    b)  l'utilizzazione  dei  mezzi  navali  ed aerei del servizio di
"Guardia  costiera"  delle  capitanerie  di  porto,  in  funzione  di
vigilanza  sulle  aree marine anche ai fini della prevenzione e della
repressione di danneggiamenti e di furti;
                              Decretano:
                               Art. 1.
  Il  Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero per
i beni culturali e ambientali concorre alla tutela dei  beni  di  cui
alla  legge 1› giugno 1939, n. 1089, attraverso il personale militare
delle capitanerie di porto.