IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE ED IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26 e 31 marzo 1947, n. 396, recanti norme sulla istituzione e l'ordinamento del Ministero della marina mercantile; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione dello stesso Ministero; Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose d'interesse artistico e storico; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 1235 a norma del quale al personale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 16, lettera F), e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e' attribuita, agli effetti dell'art. 221 del Codice di procedura penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; Premesso che le aree marine di interesse storico, artistico o archeologico costituite da relitti di antiche navi e dal loro carico, da strutture murarie e portuali sommerse rappresentano una componente preziosa del patrimonio storico-artistico italiano, la cui tutela e' attribuita al Ministero per i beni culturali e ambientali che vi provvede nelle forme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, attraverso le competenti soprintendenze, nonche', per quanto previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988, dal servizio tecnico per l'archeologia subacquea istituito nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; Considerato che, alla predetta opera di protezione dei detti beni, concorre il Ministero della marina mercantile attraverso il Corpo delle capitanerie di porto mediante interventi diretti alla interdizione della navigazione, della pesca e dell'immersione, ove richiesta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, con riferimento alle aree marine nelle quali sono localizzati i reperti; Ritenuto che detto concorso nella tutela sulle aree di interesse storico, artistico o archeologico sommerse debba esere potenziato mediante: a) nuove forme di collaborazione dei due Ministeri attraverso una intesa che consenta l'agevolazione delle attivita' di ricerca e di scavo in mare ad opera degli studiosi e dei tecnici operanti alle dipendenze dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali; b) l'utilizzazione dei mezzi navali ed aerei del servizio di "Guardia costiera" delle capitanerie di porto, in funzione di vigilanza sulle aree marine anche ai fini della prevenzione e della repressione di danneggiamenti e di furti; Decretano: Art. 1. Il Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali concorre alla tutela dei beni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, attraverso il personale militare delle capitanerie di porto.