IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986; Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, recante norme sul fermo temporaneo obbligatorio e sul ritiro definitivo delle navi da pesca, che prevede, all'art. 4, l'emanazione di norme di attuazione fissandone principi e limiti; Visto il decreto 21 luglio 1988, n. 306, recante le suddette norme di attuazione sul fermo temporaneo e sul ritiro definitivo delle navi da pesca; Visto il decreto 4 maggio 1989, concernente l'articolazione del fermo temporaneo delle navi da pesca per l'anno 1989; Considerata la necessita' di anticipare - in relazione all'eccezionale fenomeno di sviluppo di mucillagine e di fioritura algale nel mare Adriatico ed ai connessi effetti sull'attivita' di pesca - il periodo di fermo temporaneo obbligatorio per tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara; Sentiti il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine; Decreta: Art. 1. Il fermo temporaneo obbligatorio, previsto dall'art. 1 del decreto 4 maggio 1989 in premessa citato, per tutte le navi adibite alla pesca a strascico e con la volante iscritte nei compartimenti di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto e Pescara, e' anticipato al periodo dal 1 agosto al 15 settembre 1989. Nello stesso periodo e' comunque vietato per tutte le navi l'esercizio della pesca a strascico e con la volante nelle acque prospicienti i predetti compartimenti marittimi.