IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30  maggio  1988,  n.  173,  recante
misure urgenti in  materia  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1988,
nonche' delega al Governo per  la  revisione  delle  categorie  delle
minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. 
  Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n.  291,  con  cui  si
dispone, tra l'altro,  che  le  domande  per  ottenere  la  pensione,
l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla  legge  27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi
civili,  e  dalla  legge  30  marzo  1971,  n.  118,   e   successive
modificazioni, concernente i mutilati  ed  invalidi  civili,  nonche'
dalla legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento,
devono essere presentate dagli interessati alle  commissioni  mediche
periferiche per le  pensioni  di  guerra  e  di  invalidita'  civile,
anziche' alle commissioni  sanitarie  provinciali  presso  le  unita'
sanitarie locali, come precedentemente stabilito; 
  Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge  291,  con  cui  si
dispone che con decreto del Ministro  del  tesoro  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel  beneficiario
del possesso dei requisiti prescritti per usufruire  della  pensione,
assegno od  indennita'  previsti  dalle  leggi  sopraindicate  e  per
disporne la revoca in caso di insussistenza  di  tali  requisiti  con
decreto  dello  stesso  Ministro,  senza  ripetizione   delle   somme
precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla
Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'; 
  Visto l'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 1 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                              E M A N A 
                il seguente regolamento ministeriale: 
                               Art. 1. 
  1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio
1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che  i  requisiti  sanitari  e
giuridico-economici  condizione   per   usufruire   della   pensione,
dell'assegno o dell'indennita' previste dalla legge 26  maggio  1970,
n. 381, e successive modificazioni, concernente  i  sordomuti,  dalla
legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente
i ciechi civili, dalla legge 30 marzo  1971,  n.  118,  e  successive
modificazioni, concernente i mutilati  ed  invalidi  civili  e  dalla
legge  11  febbraio  1980,  n.  18,   e   successive   modificazioni,
concernente  norme  in  materia  di  indennita'  di  accompagnamento,
riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti,
permangono tuttora, qualora cio'  sia  richiesto  per  continuare  ad
avvalersi delle provvidenze accordate. 
  2. Le verifiche di cui sopra sono  disposte  secondo  un  programma
annuale  in  relazione  alle  risorse  di  medici  e  di   funzionari
disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in  proporzione
alla consistenza in essere delle  pensioni,  degli  assegni  e  delle
indennita' per le  grandi  ripartizioni  geografiche  di  Italia  che
saranno individuate dall'amministrazione. 
  3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, e' predisposto
dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ed
e' sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.