IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, anziche' alle commissioni sanitarie provinciali presso le unita' sanitarie locali, come precedentemente stabilito; Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge 291, con cui si dispone che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi sopraindicate e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento ministeriale: Art. 1. 1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennita' di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora cio' sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate. 2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione. 3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, e' predisposto dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.