IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonche' dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche per le pensioni di guerra, che assumono la denominazione di commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, recante il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; Visto, in particolare, il comma 5 dello stesso art. 3 con cui si dispone: a) l'aumento del numero complessivo massimo di sanitari fino a cinquecento unita' per le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e fino a duecento unita' per la commissione medica superiore, di cui all'art. 106 del cennato decreto presidenziale n. 915, che assume la denominazione di "commissione medica superiore e di invalidita' civile", rispetto a quello precedentemente stabilito con l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; b) l'istituzione, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, di ulteriori commissioni mediche periferiche, in modo da garantirne almeno una per ciascuna provincia, per meglio soddisfare le esigenze derivanti dalla nuova legge suindicata; c) l'autorizzazione a chiamare a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili, generici e specialisti, con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalita' stabilite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; Visti, altresi', i commi 3 e 6 del ripetuto art. 3 della citata legge n. 291, secondo cui: a) la commissione medica superiore e di invalidita' civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Unione italiana ciechi, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie; b) le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori, ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 291; c) e che le nuove disposizioni di legge si applicano dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione di nuove commissioni cosi' da garantirne almeno una per ciascuna provincia, continuando sino a tale data ad operare gli organi esistenti dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita'; Visti gli articoli 105, secondo comma, e 106, penultimo comma, del decreto presidenziale n. 915, richiamati dall'ultimo comma dell'art. 22 del decreto presidenziale n. 834, secondo cui i rappresentanti sanitari delle varie associazioni sono chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore in aggiunta al contingente massimo dei sanitari rispettivamente previsto per tali organi; Visto l'art. 110 del decreto presidenziale n. 915, come risulta sostituito dall'art. 22 del decreto presidenziale n. 834, con cui si dispone che il Ministro del tesoro nomina i componenti della commissione medica superiore, ora denominata commissione medica superiore e di invalidita' civile, oltre che quelli delle commissioni mediche periferiche, ora denominate commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile; Visti l'art. 105 e l'art. 106 del citato decreto presidenziale n. 915, con cui si stabilisce che il Ministro del tesoro nomina il presidente delle suddette commissioni mediche periferiche nella persona di un ufficiale superiore o, in mancanza, di altro componente civile di tale organo e della citata commissione medica superiore nella persona di un tenente generale medico; Ritenuto di stabilire la composizione numerica delle singole commissioni mediche in relazione al carico di lavoro previsto per ciascuna di esse ed entro il numero complessivo massimo di sanitari stabilito dal richiamato comma 5 dell'art. 3 della menzionata legge n. 291; Considerato che e' in corso di perfezionamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura per ottenere l'autorizzazione per il richiamo in servizio degli ufficiali medici, come prescritto dal comma 3 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554; Viste le allegate comunicazioni, con cui il Ministero della difesa ha disposto il richiamo in servizio, per le esigenze delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile e della commissione medica superiore e di invalidita' civile, degli ufficiali medici per conseguire le finalita' previste dal ripetuto art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, in attesa del perfezionamento della procedura gia' instaurata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che con i medici civili chiamati a far parte delle commissioni suddette sono state stipulate apposite separate convenzioni soggette a registrazione presso la Corte dei conti, cosi' come previsto dalle richiamate disposizioni legislative; Viste le designazioni dei sanitari in rappresentanza dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Unione italiana ciechi, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali e preso atto che talune di esse non hanno indicato i nominativi di tutti i rispettivi rappresentanti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, sono istituite le seguenti commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile: Agrigento - Alessandria - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Bergamo - Brescia - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catania - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Enna - Ferrara - Foggia - Forli' - Frosinone - Gorizia - Grosseto - Imperia - Isernia - L'Aquila - La Spezia Latina - Lecce - Livorno - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Modena - Novara - Nuoro - Oristano - Parma - Pavia Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Rieti - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio Teramo - Terni - Trapani - Treviso - Trieste - Varese - Venezia Vercelli - Verona - Vicenza - Viterbo. Tali commissioni si aggiungono a quelle preesistenti di: Ancona - Bari - Bologna - Cagliari - Catanzaro - Chieti - Firenze - Genova - Messina - Milano - Napoli - Padova - Palermo - Roma - Taranto - Torino - Trento - Udine.