IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  3  della  legge  26  luglio 1988, n. 291, con cui si
dispone, tra l'altro,  che  le  domande  per  ottenere  la  pensione,
l'assegno o l'indennita' previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla  legge  27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi
civili  e  dalla  legge  30  marzo  1971,  n.   118,   e   successive
modificazioni,  concernente  i  mutilati  ed invalidi civili, nonche'
dalla legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento,
devono essere presentate dagli interessati alle  commissioni  mediche
per   le  pensioni  di  guerra,  che  assumono  la  denominazione  di
commissioni mediche periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e  di
invalidita'  civile,  di  cui all'art. 105 del decreto del Presidente
della  Repubblica  23   dicembre   1978,   n.   915,   e   successive
modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle  norme in materia di
pensioni di guerra;
  Visto,  in  particolare,  il comma 5 dello stesso art. 3 con cui si
dispone: a) l'aumento del numero complessivo massimo di sanitari fino
a  cinquecento  unita'  per le commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidita' civile, di cui all'art.  105  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
fino a duecento unita' per la commissione medica  superiore,  di  cui
all'art.  106 del cennato decreto presidenziale n. 915, che assume la
denominazione di  "commissione  medica  superiore  e  di  invalidita'
civile",  rispetto  a  quello precedentemente stabilito con l'art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b)  l'istituzione, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a
quelle esistenti, di ulteriori commissioni  mediche  periferiche,  in
modo  da  garantirne  almeno  una  per ciascuna provincia, per meglio
soddisfare le esigenze derivanti dalla  nuova  legge  suindicata;  c)
l'autorizzazione  a  chiamare  a  far parte delle commissioni mediche
periferiche e della commissione medica superiore oltre  ad  ufficiali
medici  del  servizio  permanente  o  medici  delle  altre  categorie
previste, anche medici civili, generici e specialisti,  con  i  quali
vengono  stipulate  convenzioni  annue secondo le modalita' stabilite
dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni;
  Visti,  altresi',  i  commi  3 e 6 del ripetuto art. 3 della citata
legge n. 291, secondo cui: a) la commissione medica  superiore  e  di
invalidita'  civile  e  le  commissioni  mediche  periferiche  per le
pensioni di guerra e di invalidita' civile sono  di  volta  in  volta
integrate  con  un  sanitario  in rappresentanza, ciascuno, dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,  dell'Unione
italiana ciechi, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti
subnormali,   ogni   qualvolta   devono   pronunciarsi   su  invalidi
appartenenti alle rispettive categorie;  b)  le  commissioni  mediche
periferiche  per  le  pensioni  di  guerra e di invalidita' civile si
considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza
dei  membri  integratori,  ove  questi  non siano stati designati dai
competenti enti ed associazioni entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  suddetta  legge n. 291; c) e che le nuove
disposizioni di legge si applicano dal quindicesimo giorno dalla data
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione
di nuove commissioni cosi' da  garantirne  almeno  una  per  ciascuna
provincia,  continuando  sino  a  tale  data  ad  operare  gli organi
esistenti dando la precedenza, nell'esame  delle  domande,  a  quelle
relative alle piu' gravi forme di invalidita';
  Visti  gli articoli 105, secondo comma, e 106, penultimo comma, del
decreto presidenziale n. 915, richiamati dall'ultimo comma  dell'art.
22  del  decreto  presidenziale  n. 834, secondo cui i rappresentanti
sanitari delle varie associazioni sono chiamati  a  far  parte  delle
commissioni  mediche periferiche e della commissione medica superiore
in aggiunta  al  contingente  massimo  dei  sanitari  rispettivamente
previsto per tali organi;
  Visto  l'art.  110  del  decreto presidenziale n. 915, come risulta
sostituito dall'art. 22 del decreto presidenziale n. 834, con cui  si
dispone  che  il  Ministro  del  tesoro  nomina  i  componenti  della
commissione  medica  superiore,  ora  denominata  commissione  medica
superiore e di invalidita' civile, oltre che quelli delle commissioni
mediche periferiche, ora denominate commissioni  mediche  periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidita' civile;
  Visti  l'art.  105 e l'art. 106 del citato decreto presidenziale n.
915, con cui si stabilisce che  il  Ministro  del  tesoro  nomina  il
presidente  delle  suddette  commissioni  mediche  periferiche  nella
persona di un ufficiale superiore o, in mancanza, di altro componente
civile  di  tale  organo  e della citata commissione medica superiore
nella persona di un tenente generale medico;
  Ritenuto  di  stabilire  la  composizione  numerica  delle  singole
commissioni mediche in relazione al carico  di  lavoro  previsto  per
ciascuna  di  esse ed entro il numero complessivo massimo di sanitari
stabilito dal richiamato comma 5 dell'art. 3 della  menzionata  legge
n. 291;
  Considerato che e' in corso di perfezionamento presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri la procedura per ottenere l'autorizzazione
per  il  richiamo in servizio degli ufficiali medici, come prescritto
dal comma 3 dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;
  Viste  le allegate comunicazioni, con cui il Ministero della difesa
ha  disposto  il  richiamo  in  servizio,  per  le   esigenze   delle
commissioni  mediche  periferiche  per  le  pensioni  di  guerra e di
invalidita'  civile  e  della  commissione  medica  superiore  e   di
invalidita'   civile,   degli  ufficiali  medici  per  conseguire  le
finalita' previste dal ripetuto art. 3 della legge 26 luglio 1988, n.
291,  in  attesa  del perfezionamento della procedura gia' instaurata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto  che  con  i  medici  civili  chiamati  a  far parte delle
commissioni  suddette  sono   state   stipulate   apposite   separate
convenzioni soggette a registrazione presso la Corte dei conti, cosi'
come previsto dalle richiamate disposizioni legislative;
  Viste  le  designazioni  dei  sanitari  in rappresentanza dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti,  dell'Unione
italiana ciechi, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti
subnormali  e  preso  atto  che  talune  di esse non hanno indicato i
nominativi di tutti i rispettivi rappresentanti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988,
n. 291, sono istituite le seguenti  commissioni  mediche  periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidita' civile:
   Agrigento  - Alessandria - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti -
Avellino - Belluno - Benevento -  Bergamo  -  Brescia  -  Brindisi  -
Caltanissetta  -  Campobasso  -  Caserta - Catania - Como - Cosenza -
Cremona - Cuneo - Enna - Ferrara - Foggia  -  Forli'  -  Frosinone  -
Gorizia  - Grosseto - Imperia - Isernia - L'Aquila - La Spezia Latina
- Lecce - Livorno - Lucca - Macerata -  Mantova  -  Massa  Carrara  -
Matera - Modena - Novara - Nuoro - Oristano - Parma - Pavia Perugia -
Pesaro - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia -  Pordenone  Potenza  -
Ragusa - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Rieti - Rovigo -
Salerno - Sassari - Savona - Siena -  Siracusa  -  Sondrio  Teramo  -
Terni  -  Trapani  -  Treviso - Trieste - Varese - Venezia Vercelli -
Verona - Vicenza - Viterbo.
  Tali commissioni si aggiungono a quelle preesistenti di:
   Ancona  - Bari - Bologna - Cagliari - Catanzaro - Chieti - Firenze
- Genova - Messina - Milano - Napoli - Padova  -  Palermo  -  Roma  -
Taranto - Torino - Trento - Udine.