IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  proprio decreto n. 253814/66-AU-168 in data 13 settembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre  1988,
con  cui  e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in
ECU con godimento 28 settembre  1988,  di  durata  quinquennale,  per
l'importo di 1.000 milioni di ECU;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   16   del  richiamato  decreto
ministeriale in data 13 settembre 1988,  con  cui,  tra  l'altro,  e'
stata  affidata  alla  Banca  d'Italia  l'esecuzione delle operazioni
relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al  rimborso  dei
certificati  emessi,  prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette
operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati  regolati
con separato decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane,
al  netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio
finanziario, verranno messi dal Tesoro  a  disposizione  della  Banca
d'Italia  il  28  settembre  di ogni anno, a partire dal 28 settembre
1989, tenendo conto di quanto previsto dagli  articoli  9  e  10  del
decreto   ministeriale  in  data  13  settembre  1988,  citato  nelle
premesse.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente
bancario, denominato "Banca d'Italia - Amministrazione  centrale".  I
mandati  verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni
prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 28  settembre
di ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto  da  pagare  a
ciascun  portatore  dei  titoli,  alle  cinque  lire piu' vicine, per
difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero",  la   Banca   d'Italia
provvedera'  a  comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.