AVVERTENZA: Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, 27 gennaio 1989, n. 21, e 30 marzo 1989, n. 114". I DD.LL. n. 303/1988, n. 417/1988, n. 512/1988, n. 21/1989 e n. 114/1989, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1988, n. 280 del 29 novembre 1988, n. 23 del 28 gennaio 1989, n. 74 del 30 marzo 1989 e n. 124 del 30 maggio 1989). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e' elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, e' determinata nel 4 per cento. (( 1-bis. Il termine del 1 agosto 1989, previsto dal comma 2- bis )) (( dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. )) (( 154 (b), e' differito al 1 gennaio 1990. Dal 1 gennaio 1989 )) (( al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni )) (( previste dall'articolo 5, commi 1- bis e 1- ter, del )) (( decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (c). )) (( All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle )) (( disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, )) (( valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante )) (( corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal )) (( decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (d). )) 2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (e), sono cosi' modificate: a) sigarette 56,28 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento; c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento; d) tabacco da fumo 55,28 per cento; e) tabacco da masticare 26,28 per cento; f) tabacco da fiuto 26,28 per cento. 3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (f), va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi. (( 3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni )) (( funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota )) (( dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli )) (( ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 )) (( del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con )) (( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. )) (( 917 (g), si intendono comprese le automobili acquistate da )) (( cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla )) (( legge 9 aprile 1986, n. 97 (h). )) (( 3-ter. A partire dal 1 luglio 1990 e fino al 31 dicembre )) (( 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle )) (( calzature e' determinata nella misura del 9 per cento. )) (( 3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate )) (( derivanti dalla disposizione di cui al comma 3- ter, valutato )) (( in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente )) (( utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 )) (( maggio 1989, n. 200 (d). ))
(a) Il testo dell'intero art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 e' riportato in appendice. Appendice Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo vigente dell'intero art. 27 del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e' il seguente: "Art. 27 ( Liquidazioni e versamenti mensili ). - Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85% per quelle soggette all'aliquota del 4%, all'8,25% per quelle soggette all'aliquota del 9%, al 15,95% per quelle soggette all'aliquota del 19%, ed al 27,55% per quelle soggette all'aliquota del 38%. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del 4%, per 109 quando l'imposta e' del 9%, per 119 quando l'imposta e' del 19%, per 138 quando l'imposta e' del 38%, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale". (b) Il testo dell'art. 38, comma 2- bis, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamenti di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) e' il seguente: "2- bis. Le disposizioni dell'art. 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1 agosto 1989". (c) Il testo dei commi 1- bis e 1- ter dell'art. 5 del D.L. n. 791/1985 (Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonche' in materia di calamita' naturali) e' il seguente: "1- bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche' beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-petroli di Napoli". Al punto 40 della medesima tabella, parte II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche' del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni". "1- ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma". La tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 riguarda i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento; si riporta il testo vigente dei punti 27 e 40 della citata tabella: "27) beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, (( nonche' beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise; )) 28)-39) ( omissis ); 40) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, (( nonche' del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni". )) (d) Il D.L. n. 200/1989, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonche' per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1989). Il predetto decreto e' stato sostituito dal D.L. 28 luglio 1989, n. 266 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989). (e) Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 76/1985 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati), come modificato dal presente provvedimento, e' il seguente: "Art. 5. - Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico: a) sigarette . . . . . . . . . . . . . . . 56,28% b) sigari e sigaretti naturali . . . . . . 23,28% c) sigari e sigaretti altri . . . . . . . 47,28% d) tabacco da fumo . . . . . . . . . . . . 55,28% e) tabacco da masticare . . . . . . . . . 26,28% f) tabacco da fiuto . . . . . . . . . . . 26,28%". (f) Il testo dell'art. 8, comma 36, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". (g) Il testo dell'art. 10 (oneri deducibili), comma 1, lettera e) (come modificata dall'art. 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a )- d ) ( omissis ); e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione (( e il sollevamento )) di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito". (h) La legge n. 97/1986 reca: "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi".