Con  decreto ministeriale 21 luglio 1989 la riscossione del carico
tributario di L. 234.586.668, dovuto dal  sig.  Caldelli  Franco,  di
Arezzo,  e' stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza  di  finanza  di  Arezzo nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e  strumentali  del  sopramenzionato  contribuente,  il
quale,  comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria,
per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti
atti  esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto
ove vengano a cessare  i  presupposti  in  base  ai  quali  e'  stata
concessa  o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.