La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttivita' delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitivita' sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: La legge n. 41/1982 reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".