IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO
  E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
  Visto  il  trattato  istitutivo  della Comunita' economica europea,
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Vista  la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunita' europee
in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte  degli  Stati
membri,  delle  operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento  e  di  garanzia  (FEOGA),
sezione garanzia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
447, con il quale e' stata  recepita  nell'ordinamento  la  direttiva
predetta;
  Considerato   che   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese
soggette  al  controllo sistematico delle operazioni di finanziamento
nonche' i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo
stesso   debbano  essere  annualmente  determinati  con  decreto  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e
delle  foreste,  del  tesoro  e  per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
  Considerato  che  il  menzionato  art.  3  fissa al secondo comma i
principi  per  la  determinazione  del  numero   delle   imprese   da
assoggettare a controlli sistematici;
  Considerato  che  ai  sensi  dello  stesso  art. 3, terzo comma, le
imprese assoggettabili  a  controllo  devono  essere  scelte  secondo
criteri   che  garantiscano  la  rappresentativita'  nel  sistema  di
finanziamento FEOGA;
  Considerato  che  occorre  indicare,  ai  fini  del  piu'  efficace
controllo,  i  servizi  competenti  a  soddisfare  le  richieste   di
informazione  di  cui  all'art.  6  del citato decreto del Presidente
della Repubblica, n. 447/1982;
  Considerata  l'esigenza  di ripartire i controlli nell'ambito delle
amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti  al
controllo secondo i rispettivi settori di competenza;
  Considerato  che con regolamento CEE n. 1676/85 dell'11 giugno 1985
gli importi fissati in unita'  di  conto  (U.C.)  per  l'applicazione
della  politica  agricola  comune  sono  espressi  in ECU mediante il
coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla
data  del  31  dicembre  1988  il  controvalore  di  cui  all'art. 2,
paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, sono applicabili i  tassi  di
conversione  agricola  che  figurano nel regolamento (CEE) n. 2185/88
del Consiglio del 19 luglio 1988, recante  modifica  del  regolamento
anzicitato;
  Considerato  che,  data  l'estensione  dei  controlli  a  tutto  il
territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati  a
collaborare  agli  accertamenti  non  possono  essere  individuati in
anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari
esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  imprese  da  assoggettare  al  controllo  sistematico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta
rilevazione  fatta  per  l'anno 1988 dal Ministero delle finanze e da
quello  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sono   complessivamente
milleottocentosessantatre.
  Ai  sensi  dell'art.  3,  secondo  comma,  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica, durante l'anno  1989,  il  controllo  e'
svolto nei confronti di novecentotrentadue imprese.
  Ai  fini  del  controllo,  si  considerano imprese le persone i cui
introiti o  debiti  o  la  loro  somma  nel  sistema  FEOGA,  sezione
garanzia,  sono  stati, durante l'anno 1988, in base alla conversione
in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2,
paragrafo   2,   della   direttiva  n.  77/435/CEE,  superiori  a  L.
195.004.000.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3,  secondo comma, del D.P.R. 8
          giugno  1982,  n.  447,  e'  il  seguente:   "I   controlli
          sistematici  debbono  essere  effettuati  ogni  anno  su un
          numero di imprese che non puo' essere inferiore alla  meta'
          del  numero  di  imprese  i cui introiti o debiti o la loro
          somma del sistema FEOGA - sezione  garanzia  -  sono  stati
          nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU".
             - Il testo dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva CEE
          n. 77/435 e' il seguente: "2. I  controlli  sistematici  di
          cui  al  paragrafo  1  riguardano  ogni  anno  un numero di
          imprese che non puo' essere inferiore alla meta' del numero
          di  imprese  i  cui  introiti  o debiti o la somma di essi,
          nell'ambito del sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati
          superiori  a  100.000  unita' di conto nell'anno precedente
          quello del controllo".