IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunita' europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta; Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonche' i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie; Considerato che il menzionato art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici; Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentativita' nel sistema di finanziamento FEOGA; Considerato che occorre indicare, ai fini del piu' efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 447/1982; Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza; Considerato che con regolamento CEE n. 1676/85 dell'11 giugno 1985 gli importi fissati in unita' di conto (U.C.) per l'applicazione della politica agricola comune sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla data del 31 dicembre 1988 il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, sono applicabili i tassi di conversione agricola che figurano nel regolamento (CEE) n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento anzicitato; Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio; Decreta: Art. 1. Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1988 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleottocentosessantatre. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1989, il controllo e' svolto nei confronti di novecentotrentadue imprese. Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1988, in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a L. 195.004.000.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, e' il seguente: "I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non puo' essere inferiore alla meta' del numero di imprese i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU". - Il testo dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva CEE n. 77/435 e' il seguente: "2. I controlli sistematici di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un numero di imprese che non puo' essere inferiore alla meta' del numero di imprese i cui introiti o debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati superiori a 100.000 unita' di conto nell'anno precedente quello del controllo".