IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  21,  comma  5,  della  legge  11  marzo 1988, n. 67,
concernente la determinazione dei criteri e delle modalita'  relativi
agli  aumenti  delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989,
nonche' la copertura degli oneri che ne derivano;
  Visto  l'art.  1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, secondo  il  quale  al  maggior
onere  derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale,
ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  medesimo,  rispetto  agli
aumenti  determinati  dalla  differenza tra la variazione percentuale
dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della  legge
3  giugno  1975,  n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30  aprile  1969,  n.
153,  si  fa  fronte,  ove  occorra  sulla  base del fabbisogno delle
singole gestioni,  mediante  corrispondenti  aumenti  delle  aliquote
contributive disposto, con effetto dal periodo di paga in corso al 1›
gennaio  1989  secondo  le  procedure   e   le   modalita'   previste
dall'ordinamento di ciascuna gestione;
  Visto  l'art.  2,  ultimo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420;
  Visto l'art. 3, comma 1, del precitato decreto numero 1420/1971;
  Visto  il  proprio decreto 17 giugno 1983, adottato di concerto con
il Ministro del tesoro con  il  quale  sono  state  rideterminate  le
aliquote  contributive dovute per il finanziamento del Fondo pensioni
dei lavoratori dello spettacolo;
  Vista  la  delibera  n.  5597  dell'8  giugno 1989, con la quale il
commissario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza  per  i
lavoratori  dello  spettacolo ha stabilito che l'aliquota addizionale
per la copertura dei  maggiori  oneri  derivanti  dagli  aumenti  per
dinamica  salariale  sopra  richiamati e' pari allo 0,21 per cento da
applicare  sulle  retribuzioni  corrisposte   ai   lavoratori   dello
spettacolo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  periodo  di  paga in corso al 1› gennaio 1989 le
aliquote contributive dovute per il finanziamento del Fondo  pensioni
dei  lavoratori  dello  spettacolo  sono aumentate della misura dello
0,21 per cento della retribuzione imponibile di cui 0,14 per cento  a
carico del datore di lavoro e 0,07 per cento a carico del lavoratore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 luglio 1989
                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                   FORMICA
Il Ministro del tesoro
        AMATO