La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di
mobilita'  ha  creato   incertezze   interpretative   che   si   sono
concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.
  La  presente  circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art.
27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al  fine  di  fornire  indirizzi
applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni
per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilita'.
 1) Copertura dei posti di organico resisi vacanti dal 1› gennaio
1988.
  Le  fonti  normative  che  disciplinano  le  assunzioni  per l'anno
corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n.
554,   come  modificata  dal  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144  e  dal  decreto-legge  26
luglio 1989, n. 260.
  Ai  sensi  dell'art.  1,  primo  comma, prima parte, della legge 29
dicembre 1988, n. 554 e dall'art. 2, secondo comma, del decreto-legge
26  luglio  1989,  n.  260,  gli  enti pubblici non economici possono
procedere alla copertura del 10% dei posti di organico resisi vacanti
in  ciascun  profilo  professionale e non coperti, per cessazioni dal
servizio verificatesi dal 1› gennaio 1988.
  La  prevista  percentuale  del  10%  opera  con  arrotondamento per
eccesso sino alla unita'.
  L'art.  1,  secondo  comma,  prevede  peraltro  che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi  su  proposta  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, vengono individuati gli  enti  che,  per  ridotte  dimensioni
strutturali  e  per  la  specificita'  dell'attivita' svolta, possono
essere esentati dai predetti limiti di assunzione.
  Tutte  le  assunzioni  di  cui  sopra,  ai sensi del citato art. 1,
quarto comma, possono essere effettuate solo  a  condizione  che  sia
stata  data attuazione alla disciplina della mobilita' secondo quanto
prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5
agosto 1988, n. 325.
  Le modalita' attraverso le quali l'attuazione della mobilita' opera
lo sblocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3.
  In presenza di effettive, motivate e documentate esigenze, gli enti
assoggettati alle limitazioni di cui al primo comma del citato art. 1
possono  effettuare assunzioni in deroga ai predetti limiti (oltre il
consentito limite riferito al turn-over, posti di nuova istituzione a
seguito  di  modifiche  della  pianta  organica, posti resisi vacanti
anteriormente al 1›  gennaio  1988,  etc.)  sulla  base  di  apposito
decreto  di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 2) Assunzioni non condizionate alla deroga e/o alla situazione delle
    procedure di mobilita'.
  Gli  enti  di  cui  trattasi possono effettuare senza necessita' di
autorizzazione in deroga e prescindendo dalle procedure di mobilita':
    a)  le  assunzioni  per  posti messi a concorso per i quali siano
iniziate le relative prove entro il 30 settembre 1988 (art. 1, quinto
comma, legge n. 554/88);
    b)  le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art. 1,
nono  comma,  della  legge  n.  554/1988,  effettuate   anteriormente
all'entrata  in  vigore  dell'art.  10-  bis della legge n. 144/1989.
Ovvio che puo' verificarsi la circostanza che le  esigenze  che  sono
alla  base delle predette assunzioni risultino soddisfatte attraverso
le assunzioni a tempo determinato di cui al punto c);
    c)  le  assunzioni  a  tempo determinato, sia pieno che parziale,
previste per i settori indicati dall'art. 26 della legge n.  67/1988,
dall'art.  7,  comma  sesto  e  seguenti,  della  legge n. 554/1988 e
dall'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260.
  La  costituzione  del  rapporto  di lavoro avviene con le modalita'
previste ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  30 marzo 1989, n. 127, anche indipendentemente da specifici
progetti-obiettivo  (art.  2,  terzo  comma,  del  decreto-legge   n.
260/1989).
  Ai  sensi  dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 127/1989,  le  assunzioni  di  personale  a
tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali e'
prescritto il possesso del titolo di studio non  superiore  a  quello
della  scuola  dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi
nello art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e  relativo  decreto
ministeriale  19  gennaio  1973,  sono effettuate mediante ricorso al
competente ufficio di collocamento, secondo le procedure  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
  Il  reclutamento  del  restante  personale,  riferibile  a  profili
professionali ascrivibili fino  alla  settima  qualifica  funzionale,
viene  effettuato  mediante  il  sistema  della prova selettiva, alla
quale e' ammesso un numero di  candidati  -  individuati  secondo  la
graduatoria  formata  ai  sensi  dell'art.  3,  commi 1, 2, 3 e 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989 -  pari
al  quintuplo  degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a
tempo determinato, pieno o parziale.
  La  possibilita'  di  costituire  rapporti  a  tempo determinato e'
subordinata al solo limite delle disponibilita' di bilancio;
    d)  le  assunzioni  per  i posti a tempo parziale non coperti dal
personale di ruolo (art. 2, terzo comma, del decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  17 marzo 1989, n. 117, e art. 7, terzo
comma, della legge n. 554/1988);
    e)  le  assunzioni  obbligatorie relative alle categorie protette
(art. 1, ottavo comma, legge n. 554/1988).
 3) Attuazione della disciplina della mobilita'.
 La  mobilita' si intende attuata con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei posti  vacanti  presso  i  singoli  enti  da  ricoprire
mediante  i  trasferimenti  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  agosto  1988,  n.  325,
modificato  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1›
marzo 1989, n. 96,  ovvero  con  la  comunicazione,  ai  sensi  degli
articoli  2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 325/1988 citato, al Dipartimento per la  funzione  pubblica  della
inesistenza  di  posti  vacanti  da  coprire  con  la  mobilita'. (Al
riguardo, ai fini di una proficua attuazione della  disciplina  della
mobilita', si richiama l'attenzione sull'esigenza di dar rapido corso
alle procedure di inquadramento e di  determinazione  dei  fabbisogni
organici  previste  dal  decreto  del Presidente della Repubbblica 1›
marzo 1988, n. 285).
  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione dei posti
disponibili, gli enti interessati  potranno  assumere  personale  nei
seguenti casi:
   1)  senza autorizzazione, per il 10% dei posti resisi liberi e non
coperti dal 1› gennaio 1988  (ovvero  nel  caso  dell'art.  1,  comma
secondo,  legge  n.  554/1988  per  il  100%  dei posti disponibili),
mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero  con  utilizzazione
di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;
   2)  con  autorizzazione  da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art.  2,  legge  n.  554/1988  e  art.  2,  secondo  comma,
decreto-legge  n.  260/1989)  come specificato all'iniziale punto 1),
per la restante parte di posti di  turn-over  rimasti  liberi  e  per
tutti gli ulteriori posti vacanti.
  Le  modalita'  di  cui  sopra  saranno  applicabili alla rispettiva
scadenza  anche  per  gli   enti   inclusi   nei   bandi   pubblicati
successivamente dal Dipartimento per la funzione pubblica.
 4) Presentazione delle domande di trasferimento.
  Le  fonti  normative  che disciplinano la mobilita' sono costituite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,
n.  325, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1› marzo 1989, n. 96, dalla legge 29 dicembre 1988, n.  554,
come  modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in
legge 24 aprile 1989, n. 144, e dal decreto-legge 26 luglio 1989,  n.
260,  nonche' dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2
marzo 1989, del 20 aprile e del 20 giugno 1989 con i quali sono stati
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 21 marzo
1989, del 12 maggio 1989 e dell'8 agosto 1989 per i posti vacanti  in
amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilita'.
  Possono  presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in
posizione  di  comando)  ai  quali  l'ente  di   appartenenza   abbia
comunicato  che il profilo professionale al quale sono ascritti e' in
esubero.   (Al   riguardo   giova   precisare   che   le    posizioni
soprannumerarie  che  si  siano eventualmente determinate per effetto
dell'applicazione della vigente normativa, cosi' come le  correlative
vacanze   di   organico,   non   vanno   considerate,   di  per  se',
rispettivamente  come  situazioni  di  esubero  o   di   carenza   di
personale).
  Ciascun  dipendente puo' presentare piu' domande, anche presso enti
diversi, in relazione  ai  posti  vacanti  risultanti  dai  bandi  di
mobilita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  domande presentate possono essere revocate purche' cio' avvenga
prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.
  Il  dipendente,  qualora  ottenga  piu'  assensi  in relazione alle
domande presentate, conserva la facolta'  di  optare  per  l'ente  di
maggiore gradimento.
  Le  domande,  redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base
dello schema allegato al secondo  ed  al  terzo  bando  di  mobilita'
pubblicati  rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989 e
8 agosto 1989), devono pervenire in originale, a pena  di  decadenza,
nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo bando, all'ente presso  il  quale  si
chiede   il   trasferimento  ed,  in  copia,  all'amministrazione  di
appartenenza  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  -  Servizio  VIII (art. 1,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 96/1989).
  La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di
irricevibilita' da una delle autorita' indicate  nell'art.  20  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, tra le quali e' ricompreso anche il capo
dell'ufficio ove l'istante presta servizio.
  Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
indicato.
  A  tale  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
5) Formazione delle graduatorie.
  Gli  enti  destinatari delle domande di trasferimento, verificatane
la ricevibilita' sia sul piano formale  che  per  quanto  attiene  al
possesso  da  parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal
bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni  che  rendono
possibile  l'inquadramento  degli  interessati,  determinando in base
alle prescrizioni di cui al bando  medesimo,  la  corrispondenza  dei
profili  professionali  cui  sono  ascritti  i richiedenti con quelli
relativi ai posti per i quali e' richiesto il trasferimento.
  Espletati  tali  adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie
distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in  numero
superiore ai posti da occupare.
  Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire
ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalita', i criteri
e  le  priorita' previste dall'art. 4 dei decreti del Ministro per la
funzione pubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale recanti i bandi
dei posti disponibili per la mobilita'.
  Gli  enti  di  provenienza  che  ricevono  richiesta  di definitivo
assenso al trasferimento dei propri dipendenti  in  numero  superiore
rispetto  al  contingente  di  dipendenti dichiarati in esubero, sono
tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra
i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.
  La  graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei
punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale del
2 marzo 1989 piu' volte citato.
  Alla  stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito
o titolo, sara' data adeguata pubblicita'.
  Le  amministrazioni  cedenti,  d'intesa  con il Dipartimento per la
funzione pubblica possono,  peraltro,  autorizzare  trasferimenti  in
misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero.
  In  relazione  ai posti da considerare disponibili per la mobilita'
si e' rilevato che alcune amministrazioni  hanno  comunicato  carenze
comprensive  di  posti  disponibili per riserva di legge o soppressi,
per riduzioni di organico formalmente approvate,  ovvero  oggetto  di
procedure  di  reclutamento  del  personale anteriormente al 9 agosto
1988, data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 325/1988.
  Ne  consegue,  pertanto,  che  gli  enti, nell'ambito della propria
autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di  mobilita'
relative  a  posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo
Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.
  Eventuali   ulteriori   problematiche  derivanti  dai  processi  di
mobilita'  potranno  essere  sottoposte  direttamente  all'attenzione
dello scrivente Dipartimento.
                                                 Il Ministro: GASPARI