IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 10 gennaio 1985, n. 1, recante ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state stabilite le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge sopracitato: a) conferma nel cinquanta per cento la misura della riduzione delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni resi alle imprese editrici dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gia' prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge n. 416/1981; b) sopprime l'analoga agevolazione tariffaria riconosciuta dallo stesso articolo per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale dagli editori, in quanto autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare detta riduzione; c) affermando il principio secondo il quale la tariffa ridotta prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale non puo' essere accordata in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della rispettiva pubblicazione, comporta la soppressione della tariffa per le stampe classificate nel gruppo 1- bis di cui al punto 1.10 della tabella annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1988, in quanto tale tariffa e' stabilita anche in relazione al prezzo di vendita dei periodici; Tenuto conto che l'aggravio di costi derivanti a carico degli editori dalla soppressione dell'anzidetto gruppo 1- bis consiglia di mantenere invariata, almeno per l'anno corrente, la riduzione tariffaria gia' prevista per la spedizione delle altre stampe periodiche dall'articolo 28 della legge n. 416/1981; Decreta: Art. 1. E' confermata, per il corrente anno 1989, la riduzione dei canoni e delle tariffe per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale, accordate alle imprese editrici dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.