IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art.  56 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni   (codice
postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'art.  28  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
  Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la  legge  4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione
del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista   la   legge   10  gennaio  1985,  n.  1,  recante  ulteriori
modificazioni, integrazioni e interpretazioni  alla  legge  5  agosto
1981, n. 416;
  Vista  la  legge  25  febbraio  1987, n. 67, concernente il rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26
febbraio  1988, con il quale sono state stabilite le tariffe postali,
di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica;
  Considerato che l'art. 3 del decreto-legge sopracitato: a) conferma
nel cinquanta per cento la misura della riduzione delle tariffe per i
servizi    di    telecomunicazioni   resi   alle   imprese   editrici
dall'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  gia'
prevista  dal  secondo comma dell'art. 28 della legge n. 416/1981; b)
sopprime l'analoga agevolazione tariffaria riconosciuta dallo  stesso
articolo  per  le  stampe  periodiche  spedite in abbonamento postale
dagli editori, in quanto autorizza il Ministro delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  ad  accordare  detta  riduzione;  c) affermando il
principio secondo il quale la  tariffa  ridotta  prevista  dal  primo
comma  dell'art.  56  del  codice  postale  per  le stampe periodiche
spedite in abbonamento postale non puo' essere accordata in  base  ad
elementi  diversi  da  quello  della  periodicita'  della  rispettiva
pubblicazione, comporta la soppressione della tariffa per  le  stampe
classificate  nel  gruppo  1-  bis di cui al punto 1.10 della tabella
annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13  febbraio  1988,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1988, in quanto tale tariffa e' stabilita anche in relazione
al prezzo di vendita dei periodici;
  Tenuto  conto  che  l'aggravio  di  costi  derivanti a carico degli
editori dalla soppressione dell'anzidetto gruppo 1- bis consiglia  di
mantenere   invariata,  almeno  per  l'anno  corrente,  la  riduzione
tariffaria  gia'  prevista  per  la  spedizione  delle  altre  stampe
periodiche dall'articolo 28 della legge n. 416/1981;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' confermata, per il corrente anno 1989, la riduzione dei canoni e
delle tariffe per la cessione  in  uso  di  circuiti  telefonici  per
l'utilizzazione  telefotografica,  telegrafica,  fototelegrafica  per
trasmissione in fac-simile a distanza delle  pagine  del  giornale  e
delle   telefoto  per  trasmissioni  in  simultanea,  telegrafiche  e
fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle  tariffe
telex,   telegrafiche   ed   alla   tariffa  ordinaria  delle  stampe
periodiche, spedite in abbonamento postale,  accordate  alle  imprese
editrici dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.