Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa al riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano" gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 agosto 1975, e successiva modificazione ed integrazione (con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 dell'11 marzo 1963), propone il riconoscimento per intero del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.