Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
al riconoscimento del disciplinare di produzione della  denominazione
di  origine  controllata e garantita "Carmignano" gia' riconosciuta a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica del 28 aprile 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
222 del 21 agosto 1975, e successiva  modificazione  ed  integrazione
(con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  ottobre  1982,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  69  dell'11  marzo  1963),
propone  il  riconoscimento per intero del disciplinare di produzione
secondo il testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.