IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe
ed il censimento degli italiani all'estero;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), e comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione
della citata legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro
proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1989
Atti di governo, registro n. 79, foglio n. 4
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 470/1988 e' il
seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro degli affari
esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno
e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di
statistica, e' emanato il regolamento per l'esecuzione
della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima
formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini
residenti all'estero".
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi.