Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 nonche' della successiva normativa emanata in materia, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica "Scavigna" per vini da tavola. Si precisa che la zona di provenienza delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola di cui al precedente comma, che di seguito si descrive, ricade nel territorio del comune di Falerna in provincia di Catanzaro: l'area di cui trattasi e' delimitata a nord dal vallone Valeo, a sud dal torrente Cartolano che la identificano per tutta la sua estensione lungo l'asse nord-sud; verso est l'area medesima e' intersecata dalla strada statale 18 tirrena inferiore ed a ovest dal rilevato ferroviario delle Ferrovie dello Stato. Il M.A.F. comunica che ai sensi della legislazione vigente in materia sono state avanzate richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato unitamente alla indicazione geografica di cui trattasi. Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inoltrate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.