Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  12  luglio  1963,  n.  930,  esaminata  la domanda
presentata dagli interessati e la relativa  documentazione  allegata,
presentata  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto ministeriale 21
dicembre 1977 nonche' della successiva normativa emanata in  materia,
ha  espresso  parere  favorevole  al  riconoscimento dell'indicazione
geografica "Scavigna" per vini da tavola.
   Si  precisa  che  la  zona di provenienza delle uve destinate alla
produzione dei vini da tavola di cui  al  precedente  comma,  che  di
seguito  si  descrive, ricade nel territorio del comune di Falerna in
provincia di Catanzaro:
    l'area  di cui trattasi e' delimitata a nord dal vallone Valeo, a
sud dal torrente Cartolano che  la  identificano  per  tutta  la  sua
estensione  lungo  l'asse  nord-sud;  verso  est  l'area  medesima e'
intersecata dalla strada statale 18 tirrena inferiore ed a ovest  dal
rilevato  ferroviario  delle Ferrovie dello Stato. Il M.A.F. comunica
che ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  sono  state
avanzate  richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle
indicazioni  aggiuntive  bianco,  rosso  e  rosato  unitamente   alla
indicazione geografica di cui trattasi.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno
essere inoltrate dagli interessati al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  -  Direzione  generale  della  produzione  agricola -
Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.