IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1989, con il quale vengono individuati nel porto di La Spezia la destinazione della nave "Jolly Rosso" proveniente dal Libano e nella regione Veneto l'ambito territoriale per lo stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti industriali trasportati dalla medesima nave; Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1989 e n. 1778/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1989, con le quali sono state emanate, rispettivamente, disposizioni eccezionali relative alle operazioni di scarico dei rifiuti industriali di cui trattasi e nominati i commissari ad acta per i relativi interventi ed ulteriori disposizioni relative alle operazioni anzi descritte prevedendosi, tra l'altro all'art. 1, l'affidamento al commissario straordinario ad acta dott. Rinaldo Magnani, nominato con la sopra citata ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, delle operazioni di stoccaggio provvisorio controllato dei fusti dei rifiuti, da effettuarsi in aree individuate nell'ambito della regione Liguria, ad eccezione di circa un migliaio di fusti gia' scaricati dalla nave "Jolly Rosso" e destinati ai siti individuati nell'ambito della regione Veneto, nonche' delle attivita' relative allo smaltimento dei medesimi rifiuti; Considerato che nel corso della riunione interministeriale appositamente convocata il 5 settembre 1989 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fa seguito ad altre precedenti riunioni, si e' dovuto prendere atto delle difficolta', rappresentate dal presidente della regione Liguria, a provvedere alle operazioni di stoccaggio e di smaltimento previste nell'art. 1 della predetta ordinanza n. 1778/FPC dell'11 agosto 1989; Considerato, altresi', che a tutt'oggi la regione Veneto, nonostante ogni assicurazione, non ha individuato i siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di che trattasi; Considerata l'urgenza di superare, al piu' presto, l'attuale situazione di stallo individuando in tempi brevissimi, previa adeguata verifica, idonei siti di stoccaggio provvisorio controllato e di smaltimento dei rifiuti medesimi; Tenuto conto delle intese raggiunte nel corso della riunione interministeriale del 5 settembre 1989 prima citata; Dispone: Art. 1. E' istituita una commissione tecnica interministeriale composta dal col. Franco Patane', dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal dott. Giuseppe Mario Scali, dell'ufficio del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, e dal dott. Salvatore Suriano del Ministero dell'ambiente, con il compito di individuare ed accertare la reale disponibilita', nell'ambito delle regioni Veneto o Liguria od eventualmente altrove di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti indicati nelle premesse. La medesima commissione predispone un programma di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. La commissione per l'espletamento dei propri compiti e' autorizzata ad avvalersi delle strutture e degli organi tecnici dello Stato e, previa intesa con i rispettivi presidenti, delle regioni interessate.