IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1988,
n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio  1989,
n. 45;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1989, con il quale vengono individuati nel porto di La Spezia
la  destinazione  della  nave  "Jolly Rosso" proveniente dal Libano e
nella  regione  Veneto  l'ambito  territoriale  per   lo   stoccaggio
provvisorio  controllato  dei  rifiuti  industriali trasportati dalla
medesima nave;
  Viste   le  ordinanze  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  n.
1649/FPC  del 6 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
32 dell'8 febbraio 1989 e n. 1778/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1989, con le quali sono
state emanate,  rispettivamente,  disposizioni  eccezionali  relative
alle  operazioni di scarico dei rifiuti industriali di cui trattasi e
nominati i commissari ad acta per i relativi interventi ed  ulteriori
disposizioni  relative  alle  operazioni anzi descritte prevedendosi,
tra l'altro all'art. 1, l'affidamento al commissario straordinario ad
acta dott. Rinaldo Magnani, nominato con la sopra citata ordinanza n.
1649/FPC  del  6  febbraio  1989,  delle  operazioni  di   stoccaggio
provvisorio controllato dei fusti dei rifiuti, da effettuarsi in aree
individuate nell'ambito della regione Liguria, ad eccezione di  circa
un  migliaio  di  fusti  gia'  scaricati  dalla  nave "Jolly Rosso" e
destinati ai  siti  individuati  nell'ambito  della  regione  Veneto,
nonche'  delle  attivita'  relative  allo  smaltimento  dei  medesimi
rifiuti;
  Considerato   che   nel   corso  della  riunione  interministeriale
appositamente convocata il 5 settembre 1989 presso la Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri, che fa seguito ad altre precedenti riunioni,
si e' dovuto  prendere  atto  delle  difficolta',  rappresentate  dal
presidente  della  regione  Liguria,  a provvedere alle operazioni di
stoccaggio e di  smaltimento  previste  nell'art.  1  della  predetta
ordinanza n. 1778/FPC dell'11 agosto 1989;
  Considerato,   altresi',   che   a  tutt'oggi  la  regione  Veneto,
nonostante  ogni  assicurazione,  non  ha  individuato  i   siti   di
stoccaggio provvisorio dei rifiuti di che trattasi;
  Considerata  l'urgenza  di  superare,  al  piu'  presto,  l'attuale
situazione  di  stallo  individuando  in  tempi  brevissimi,   previa
adeguata  verifica, idonei siti di stoccaggio provvisorio controllato
e di smaltimento dei rifiuti medesimi;
  Tenuto  conto  delle  intese  raggiunte  nel  corso  della riunione
interministeriale del 5 settembre 1989 prima citata;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E' istituita una commissione tecnica interministeriale composta dal
col. Franco Patane', dell'ufficio del Ministro per  il  coordinamento
della protezione civile, dal dott. Giuseppe Mario Scali, dell'ufficio
del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali,  e
dal  dott.  Salvatore  Suriano  del  Ministero  dell'ambiente, con il
compito  di  individuare  ed  accertare  la   reale   disponibilita',
nell'ambito  delle  regioni Veneto o Liguria od eventualmente altrove
di siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti indicati nelle premesse.
  La  medesima  commissione  predispone  un programma di stoccaggio e
smaltimento dei rifiuti.
  La commissione per l'espletamento dei propri compiti e' autorizzata
ad avvalersi delle strutture e degli organi tecnici  dello  Stato  e,
previa intesa con i rispettivi presidenti, delle regioni interessate.