IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  adottare  una
serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi  a  ridurre
ed a correggere taluni aspetti  che  determinano  la  crescita  della
spesa nel settore del pubblico impiego; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325,  risulti
soggetto a mobilita' di ufficio, secondo i criteri definiti ai  sensi
dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,  e
che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero  che  non
assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, e'  collocato  in
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  72  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilita'  non  si
applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo  comma,  dello  stesso
testo unico.