IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere, nei tribunali di maggiore importanza e nell'imminenza dell'avvio delle ordinarie procedure per la copertura dei posti, alla organizzazione di uffici dei giudici per le indagini preliminari (G.I.P.), al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli attuali presidenti, nonche' al conferimento delle stesse funzioni ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari e' conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione. 2. Nei tribunali di cui al comma 1 e' istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello. 3. La titolarita' delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e' conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverra' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento. 4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' abrogato. 5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, gia' sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.