IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 28 dicembre 1988 della Helvetia S.p.a. -
Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla  vita,  con  sede  in
Milano,   intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  ad  utilizzare,  in
particolari contratti, le condizioni speciali di  polizza,  approvate
con  decreto  ministeriale 2 novembre 1987 e ad elevare l'aliquota di
retrocessione  del  rendimento  della  gestione  degli   investimenti
denominata "Helvirend";
  Vista  la  lettera  in data 22 maggio 1989, n. 920872, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  La  Helvetia  S.p.a.  -  Compagnia  italo-svizzera di assicurazioni
sulla vita, con sede  in  Milano,  e'  autorizzata  ad  applicare  le
condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione dei contratti di
assicurazione sulla vita mediante  l'utilizzo  dei  tassi  di  premio
puro,  approvate  con  decreto  ministeriale  2  novembre  1987,  nei
contratti stipulati a favore dei coniugi dei propri dipendenti  e  di
quelli  della  rappresentanza  generale per l'Italia della Helvetia -
Compagnia svizzera di assicurazioni in San Gallo.
  La  societa'  di cui al comma precedente e' altresi' autorizzata ad
elevare,  su  detti  contratti   a   premio   puro,   l'aliquota   di
retrocessione   del  rendimento  degli  investimenti  della  gestione
speciale denominata "Helvirend" oltre il limite del 90%.
  Nell'emissione  di  tali contratti la societa' summenzionata dovra'
inoltre  prevedere  la  trattenuta  del  premio  direttamente   dallo
stipendio del dipendente stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 luglio 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA