IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1986 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da utilizzare in contratti di assicurazione sulla vita a favore di dipendenti, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a.; Vista la domanda in data 15 dicembre 1988 con la quale la predetta societa', con sede in Milano, ha chiesto di elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento degli investimenti delle gestioni speciali, garantita in contratti stipulati in attuazione di disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di accordi aziendali; Vista la lettera del 24 febbraio 1989, n. 920665, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento delle gestioni speciali stabilita nella clausola di rivalutazione prevista nelle condizioni speciali di polizza, approvate con decreto ministeriale del 26 febbraio 1986, nei contratti di assicurazione sulla vita stipulati a favore dei propri dipendenti. Qualora i suddetti contratti sono stipulati in attuazione di disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di accordi aziendali, l'aliquota di cui al comma precedente non dovra' eccedere il 100% del rendimento stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 luglio 1989 Il Ministro: BATTAGLIA