IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione medesima con la riforma tributaria; Considerato che, ai sensi del menzionato articolo 8, lettera g), dello statuto sardo, come sopra sostituito, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario d'intesa tra lo Stato e la Regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali; Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della stessa Regione; Visto il primo comma dell'art. 5 della citata legge 13 aprile 1983, n. 122, che stabilisce che le disposizioni contenute all'art. 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1983 e che, pertanto, si rende necessario determinare la quota dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 1, lettera g), della stessa legge n. 122 per l'anno finanziario 1987; Considerato che il presidente della regione Sardegna, con nota n. 5922 del 28 aprile 1989, ha manifestato l'accordo sulla determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto da attribuire, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali, per l'anno 1987 in L. 233.544.480.000; Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38- bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e successive modificazioni, e' stata, nell'anno 1987, di L. 739.027.743.944, come da comunicazioni delle intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari; Ritenuto che la somma da devolvere alla Sardegna quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, dovra' far carico al capitolo 1203 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1989, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1989; Decreta: Art. 1. Alla regione Sardegna e' attribuita, per l'anno finanziario 1987, ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 31,6439 per cento.