IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  8  dello  statuto  speciale  della regione Sardegna,
approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3,  come
sostituito  dall'art.  1  della legge 13 aprile 1983, n. 122, recante
norme per il coordinamento della finanza della Regione  medesima  con
la riforma tributaria;
  Considerato  che,  ai  sensi del menzionato articolo 8, lettera g),
dello statuto sardo, come sopra  sostituito,  alla  regione  Sardegna
deve  essere  devoluta  una  quota  dell'imposta sul valore aggiunto,
riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli  scambi  interni
sia  alle  importazioni,  al  netto  dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'art. 38- bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per
ciascun anno finanziario d'intesa tra lo Stato e la  Regione  stessa,
in  relazione  alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni
regionali;
  Visto  l'art.  38  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato
il  quale  stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere
alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8  dello  statuto
regionale,  deve  essere fissata annualmente con decreto dei Ministri
del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della  stessa
Regione;
  Visto il primo comma dell'art. 5 della citata legge 13 aprile 1983,
n. 122, che stabilisce che le disposizioni contenute all'art. 1 hanno
effetto  dal  1›  gennaio  1983  e che, pertanto, si rende necessario
determinare  la  quota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
all'art.  1,  lettera  g),  della  stessa  legge  n.  122  per l'anno
finanziario 1987;
  Considerato  che  il presidente della regione Sardegna, con nota n.
5922  del  28   aprile   1989,   ha   manifestato   l'accordo   sulla
determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto
da attribuire, in relazione alle spese  necessarie  ad  adempiere  le
normali funzioni regionali, per l'anno 1987 in L. 233.544.480.000;
  Considerato   che   l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel
territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia  alle
importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-
bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633,  e
successive   modificazioni,   e'   stata,   nell'anno   1987,  di  L.
739.027.743.944, come da comunicazioni delle intendenze di finanza di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;
  Ritenuto  che  la  somma  da  devolvere  alla  Sardegna quale quota
dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, dovra'  far  carico
al  capitolo  1203  dello  stato  di  previsione della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno  finanziario   1989,   il   cui
stanziamento  viene  aumentato  corrispondentemente,  con decreto del
Ministro del tesoro, mediante riduzione del  fondo  per  l'attuazione
dell'ordinamento  regionale delle regioni a statuto speciale iscritto
al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per
lo stesso anno 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  regione  Sardegna e' attribuita, per l'anno finanziario 1987,
ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  regionale,  come  sostituito
dall'art.   1   della  legge  13  aprile  1983,  n.  122,  una  quota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel  territorio  della
regione pari al 31,6439 per cento.