IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1973,  concernente  la
ricognizione e la classificazione degli uffici  del  Ministero  della
sanita'  in  relazione  al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio 1974, registrato alla
Corte dei conti il 4 marzo 1974, registro n.  2  Sanita',  foglio  n.
232,  riguardante  il  regolamento ministeriale di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   delegare  talune  attribuzioni  al
Sottosegretario di Stato per la sanita' sen. avv. Elena Marinucci;
                               Decreta:
  Al  Sottosegretario  di  Stato  per  la  sanita'  sen.  avv.  Elena
Marinucci sono delegati i provvedimenti, non riservati  ai  dirigenti
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
relativi:
   al Servizio centrale della programmazione sanitaria;
   alla Direzione generale per igiene degli alimenti e nutrizione;
   alla  Direzione  generale  dei  servizi  dell'igiene pubblica (con
esclusione dei  provvedimenti  riguardanti  la  polizia  mortuaria  e
l'edilizia abitativa speciale);
   all'Ufficio  attuazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  (con
esclusione dell'assistenza sanitaria al personale navigante);
   all'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del
lavoro;
   gli  atti  concernenti  le  liti  attive  e passive che superino i
limiti  previsti  dalla  lettera  i)  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Sono,   altresi',  delegati  al  Sottosegretario  sen.  avv.  Elena
Marinucci,  con  riferimento  e  nei  limiti  delle  materie  innanzi
indicate, le funzioni e gli atti seguenti:
   risposte  orali  e  scritte  alle  interrogazioni, interpellanze e
mozioni parlamentari;
   rappresentanza  del  Ministro nei lavori parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
   atti  non  menzionati dal presente decreto che rivestano carattere
di assoluta urgenza e non siano per legge riservati  alla  competenza
esclusiva del Ministro stesso.
  Sono  riservati  in  ogni  caso  al  Ministro  gli  atti  che,  pur
concernendo le materie sopra delegate, rivestano  speciale  rilevanza
politico-amministrativa.
  E' delegata, inoltre, al Sottosegretario sen. avv. Elena Marinucci,
nei  casi  in  cui  il  Ministro  non  ritenga  di  intervenire,   la
presidenza:
   del comitato tecnico scientifico per la programmazione sanitaria;
   del comitato amministrativo e del comitato esecutivo dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 4 agosto 1989
                                              Il Ministro: DE LORENZO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1989
Registro n. 11 Sanita', foglio n. 86