IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
  Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;
  Visto   l'indice   delle   retribuzioni   orarie  contrattuali  dei
lavoratori  dell'agricoltura,  al  netto  degli  assegni   familiari,
accertato  dall'Istituto  centrale di statistica, che per l'anno 1988
(rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100) e' risultato  pari  a
173,8 contro il valore di 154,0 registrato nel 1986;
  Considerato  che, ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, e' intervenuta una variazione del 12,86  per
cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, la retribuzione annua convenzionale per la  liquidazione
delle  rendite  per inabilita' permanente e per morte e' fissata, per
il biennio  1›  luglio  1989-30  giugno  1991,  nella  misura  di  L.
20.317.000.