IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989,
registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1989  Atti  di  Governo,
registro  n.  78,  foglio n. 9, recante la nomina del dott. Salvatore
Formica a Ministro delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio
1989 con il quale gli onorevoli avv. Stefano  De  Luca,  deputato  al
Parlamento, Dino Madaudo, deputato al Parlamento, avv. Carlo Merolli,
deputato al Parlamento, dott. Carlo Senaldi, deputato al Parlamento e
dott.  Domenico  Susi,  deputato  al  Parlamento  sono stati nominati
Sottosegretari di Stato alle finanze;
  Visto  l'art.  2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n.
1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;
  Visto   il   regio   decreto   18  novembre  1923,  n.  2440  sulla
amministrazione del patrimonio e sulla  contabilita'  generale  dello
Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto  il  regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente delega
all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze da
parte   dei   capi   degli   uffici   dell'Amministrazione   centrale
finanziaria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio centrale di riscossione dei tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto   degli   impiegati   civili   dello   Stato,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge 18 marzo 1968, n. 219, concernente il riordinamento
dell'Amministrazione  dello  Stato,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta  la  necessita' di determinare le attribuzioni delegate ai
Sottosegretari di Stato;
                               Decreta:
  Gli   onorevoli   Sottosegretari   di   Stato   alle  finanze  sono
rispettivamente  delegati  a  firmare  gli  atti  di  competenza  del
Ministro relativi ai servizi appresso indicati, che eccedano i limiti
della delega conferita al direttore generale dei monopoli  di  Stato,
ai   direttori   generali  ed  al  direttore  della  scuola  centrale
tributaria "Ezio Vanoni":
  On. Sottosegretario avv. Stefano De Luca per i servizi:
   1) della direzione generale delle imposte dirette;
   2)   della   direzione  generale  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette;
   3) della scuola centrale tributaria.
  On. Sottosegretario Dino Madaudo per i servizi:
   1)  della  direzione  generale  del  catasto e dei servizi tecnici
erariali;
   2)  della direzione generale del contenzioso, escluse le decisioni
sui ricorsi, avverso le ordinanze  intendentizie,  per  i  quali  sia
intervenuto  il  parere  del  comitato  consultivo per il contenzioso
tributario di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1987.
  On. Sottosegretario avv. Carlo Merolli per i servizi:
   1) della direzione generale degli affari generali e del personale;
   2) della direzione generale del demanio.
  On. Sottosegretario dott. Carlo Senaldi per i servizi:
   1)  dell'amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  con
esclusione del servizio concernente la gestione delle lotterie;
   2) della direzione generale per la finanza locale;
   3)  della  direzione  generale  per  l'organizzazione  dei servizi
tributari.
  On. Sottosegretario dott. Domenico Susi per i servizi:
   1)  della direzione generale delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari;
   2) della direzione generale delle entrate speciali;
   3)   della  direzione  generale  per  gli  studi  di  legislazione
comparata e le relazioni internazionali;
   4) del servizio centrale della riscossione;
   5) del servizio concernente la gestione delle lotterie.
  I Sottosegretari di Stato per le finanze interverranno in base alle
determinazioni  del  Ministro,  di  regola  per  le  attribuzioni  di
rispettiva   competenza,   alle   discussioni   parlamentari  e  allo
svolgimento delle interrogazioni a risposta orale.
  I  Sottosegretari  di  Stato  sono  altresi'  delegati  a firmare i
provvedimenti concernenti la gestione del  personale  dipendente  dai
servizi  rientranti  nella  competenza  ad  essi  delegata  ove detti
provvedimenti non siano riservati alla firma del  Ministro  ai  sensi
del presente decreto.
  Restano  esclusi  dalla delega di cui al precedente articolo, oltre
agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o  regolamento,
quelli appresso indicati:
    a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;
    b)   gli   atti  che  implichino  determinazioni  di  particolare
importanza  politica,  amministrativa  ed  economica;  gli   atti   e
provvedimenti   amministrativi  che  importino  direttive  di  ordine
generale; gli atti inerenti  alle  modificazioni  dell'ordinamento  e
delle  attribuzioni dei servizi; gli atti di approvazione di progetti
per lavori; forniture e prestazioni  e  dei  relativi  contratti  che
eccedano i limiti di competenza dei direttori generali, nonche' tutti
gli atti da sottoporre al  Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  comitati
interministeriali;
    c)  i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria
e straordinaria di  enti  e  societa'  sottoposti  al  controllo  del
Ministero delle finanze;
    d)  gli  atti  relativi  a  designazione  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati;
    e)  gli  atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni e di
comitati  istituiti  o  promossi  dal  Ministero,  esclusi  gli  atti
concernenti  la  costituzione  delle commissioni di sorveglianza e di
quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e
27  del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409;
    f)  gli atti riguardanti tutto il personale civile che concernano
la nomina all'impiego, le promozioni, i  trasferimenti  di  sede,  le
autorizzazioni  di  missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari  superiori  alla   riduzione   dello   stipendio   e   i
provvedimenti  di sospensione cautelare facoltativa, salvo i seguenti
atti o provvedimenti:
    1) esclusioni da concorsi;
    2) nomine in ruolo di dipendenti in prova;
    3) collocamento in ruolo di personale non di ruolo;
    4) dispense dal servizio;
    g)   i   provvedimenti  di  determinazione  di  indennita'  e  di
concessione di premi, contributi e sovvenzioni  di  qualsiasi  natura
non rientranti nella competenza di altri organi;
    h)  l'approvazione  dei  contratti  per  i quali e' prescritto il
parere del Consiglio di Stato ovvero di altri organi  consultivi  che
operano in sostituzione del predetto consesso;
    i)  gli  affari di carattere internazionale, compresi gli atti di
nomina o di designazione o di revoca di componenti di  organizzazioni
o commissioni internazionali;
    l) le richieste di parere al Consiglio di Stato;
    m)  i  provvedimenti  da  adottare  in  materia  di  rendiconto e
controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e  tutela
del Ministero;
    n)  i  provvedimenti che affidano temporanei incarichi a studiosi
ed esperti estranei all'amministrazione ai sensi  dell'art.  152  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, e
le disposizioni  relative  alle  convenzioni  (per  studi,  indagini,
rilevazioni,  ecc.) con enti ed organismi di studio, documentazione e
ricerca;
    o)  tutti  gli  atti  riservati per legge o disposizioni speciali
alla firma del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione  delle
potesta'   previste   dall'art.  3,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
    p)  la  determinazione  dei  compensi  ai componenti degli organi
collegiali di cui alle precedenti lettere;
    q)  le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito
a provvedimenti normativi di competenza del  Ministero,  nonche'  gli
atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;
    r)   la   preposizione  dei  dirigenti  agli  uffici  centrali  e
periferici  nonche'  il  passaggio  da  una  funzione  ad  altra   di
corrispondente  livello,  o dalla dirigenza di un ufficio a quella di
altro analogo, con le modalita' e nelle forme previste  dall'art.  15
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La delega agli onorevoli Sottosegretari di Stato e' estesa,  in  caso
di  assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente
esclusi  negli  articoli  precedenti  quando  i  medesimi   rivestano
carattere  di  assoluta  urgenza  e  improrogabilita' e non siano per
legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
  Il  Ministro  puo'  avocare  alla propria firma atti compresi nelle
materie delegate.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 5 settembre 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1989
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 250