IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 9, recante la nomina del dott. Salvatore Formica a Ministro delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989 con il quale gli onorevoli avv. Stefano De Luca, deputato al Parlamento, Dino Madaudo, deputato al Parlamento, avv. Carlo Merolli, deputato al Parlamento, dott. Carlo Senaldi, deputato al Parlamento e dott. Domenico Susi, deputato al Parlamento sono stati nominati Sottosegretari di Stato alle finanze; Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze da parte dei capi degli uffici dell'Amministrazione centrale finanziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio centrale di riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 219, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato; Decreta: Gli onorevoli Sottosegretari di Stato alle finanze sono rispettivamente delegati a firmare gli atti di competenza del Ministro relativi ai servizi appresso indicati, che eccedano i limiti della delega conferita al direttore generale dei monopoli di Stato, ai direttori generali ed al direttore della scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni": On. Sottosegretario avv. Stefano De Luca per i servizi: 1) della direzione generale delle imposte dirette; 2) della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette; 3) della scuola centrale tributaria. On. Sottosegretario Dino Madaudo per i servizi: 1) della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; 2) della direzione generale del contenzioso, escluse le decisioni sui ricorsi, avverso le ordinanze intendentizie, per i quali sia intervenuto il parere del comitato consultivo per il contenzioso tributario di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1987. On. Sottosegretario avv. Carlo Merolli per i servizi: 1) della direzione generale degli affari generali e del personale; 2) della direzione generale del demanio. On. Sottosegretario dott. Carlo Senaldi per i servizi: 1) dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione del servizio concernente la gestione delle lotterie; 2) della direzione generale per la finanza locale; 3) della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari. On. Sottosegretario dott. Domenico Susi per i servizi: 1) della direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; 2) della direzione generale delle entrate speciali; 3) della direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali; 4) del servizio centrale della riscossione; 5) del servizio concernente la gestione delle lotterie. I Sottosegretari di Stato per le finanze interverranno in base alle determinazioni del Ministro, di regola per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle discussioni parlamentari e allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale. I Sottosegretari di Stato sono altresi' delegati a firmare i provvedimenti concernenti la gestione del personale dipendente dai servizi rientranti nella competenza ad essi delegata ove detti provvedimenti non siano riservati alla firma del Ministro ai sensi del presente decreto. Restano esclusi dalla delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati: a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento; b) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, amministrativa ed economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei servizi; gli atti di approvazione di progetti per lavori; forniture e prestazioni e dei relativi contratti che eccedano i limiti di competenza dei direttori generali, nonche' tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri ed ai comitati interministeriali; c) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria di enti e societa' sottoposti al controllo del Ministero delle finanze; d) gli atti relativi a designazione di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati; e) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, esclusi gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; f) gli atti riguardanti tutto il personale civile che concernano la nomina all'impiego, le promozioni, i trasferimenti di sede, le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio e i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa, salvo i seguenti atti o provvedimenti: 1) esclusioni da concorsi; 2) nomine in ruolo di dipendenti in prova; 3) collocamento in ruolo di personale non di ruolo; 4) dispense dal servizio; g) i provvedimenti di determinazione di indennita' e di concessione di premi, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura non rientranti nella competenza di altri organi; h) l'approvazione dei contratti per i quali e' prescritto il parere del Consiglio di Stato ovvero di altri organi consultivi che operano in sostituzione del predetto consesso; i) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina o di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; l) le richieste di parere al Consiglio di Stato; m) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero; n) i provvedimenti che affidano temporanei incarichi a studiosi ed esperti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, e le disposizioni relative alle convenzioni (per studi, indagini, rilevazioni, ecc.) con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca; o) tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali alla firma del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione delle potesta' previste dall'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; p) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi collegiali di cui alle precedenti lettere; q) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonche' gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni; r) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonche' il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalita' e nelle forme previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La delega agli onorevoli Sottosegretari di Stato e' estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. Il Ministro puo' avocare alla propria firma atti compresi nelle materie delegate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 5 settembre 1989 Il Ministro: FORMICA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1989 Registro n. 45 Finanze, foglio n. 250