IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 maggio 1989,
approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione
nelle riunioni del 27 giugno 1989, con la quale il consiglio della
facolta' di magistero, a seguito della richiesta del Consiglio
universitario nazionale (comunicata dal Ministero della pubblica
istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. II,
con nota n. 4626/88- bis del 22 maggio 1989), ha riproposto una nuova
modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione della scuola
diretta a fini speciali di studi grafologici;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale formulato
nella riunione del 16 settembre 1988;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dal predetto Ministero
nella nota di invio al Consiglio universitario nazionale n. 3079/87
del 26 ottobre 1987;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente
modificato nel modo che segue:
Articolo unico
Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini
speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Urbino, e'
aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: "Scuola diretta
a fini speciali di studi grafologici".
Dopo l'art. 97, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e
intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali di studi
grafologici.
Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici
Art. 98. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Urbino
la scuola diretta a fini speciali denominata "Scuola diretta a fini
speciali di studi grafologici".
La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di
consulenza grafologica specifica per i settori principali di
sperimentata utilizzazione diagnostica della grafologia:
1) consulenza peritale-giudiziaria;
2) consulenza professionale;
3) consulenza eta' evolutiva;
4) consulenza familiare.
La scuola rilascia il diploma di grafologo, indirizzo in consulenza
peritale-giudiziaria, in consulenza professionale, in consulenza eta'
evolutiva, in consulenza familiare.
Art. 99. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la
durata di tre anni di cui due di preparazione di base e uno di
qualificazione settoriale.
Ciascun anno prevede almeno quattrocentocinquanta ore di
insegnamento, di cui almeno la meta' di attivita' pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in
trenta per ogni anno di corso, per un totale di novanta studenti.
Art. 100. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
magistero che si avvarra' degli istituti e degli insegnamenti
esistenti presso la facolta' medesima. Nel manifesto annuale degli
studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
Art. 101. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1 Anno (450 ore):
storia della grafologia I (50 ore);
grafologia generale I (100 ore);
tecnica e metodologia grafologica I (150 ore);
psicologia generale I (50 ore);
storia e antropologia della scrittura (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
antropologia culturale;
statistica;
psicofisiologia della motricita' grafica.
2 Anno (450 ore):
storia della grafologia II (50 ore);
grafologia generale II (100 ore);
tecnica e metodologia grafologica II (150 ore);
psicologia generale II (50 ore);
epistemologia grafologica (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
psicologia sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
psicologia dinamica;
sociologia.
3 Anno (450 ore):
Consulenza dell'eta' evolutiva:
grafologia dell'eta' evolutiva (100 ore);
esercitazioni grafologiche per l'eta' evolutiva (150 ore);
etica professionale (50 ore);
pedagogia (50 ore);
psicologia dell'eta' evolutiva (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
grafologia della consulenza familiare;
grafologia della consulenza professionale;
psicopatologia della scrittura;
grafologia peritale.
Consulenza professionale:
grafologia della consulenza professionale (100 ore);
esercitazioni grafologiche per la consulenza professionale (150
ore);
etica professionale (50 ore);
sociologia del lavoro (50 ore);
psicologia del lavoro (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
grafologia dell'eta' evolutiva;
grafologia della consulenza familiare;
psicopatologia della scrittura;
grafologia peritale.
Consulenza familiare:
grafologia della consulenza familiare (100 ore);
esercitazioni per la consulenza familiare (150 ore);
etica professionale (50 ore);
psicologia della famiglia (50 ore);
sociologia della famiglia (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
grafologia dell'eta' evolutiva;
grafologia della consulenza professionale;
grafologia peritale;
psicopatologia della scrittura.
Consulenza peritale-giudiziaria:
grafologia peritale (100 ore);
perizie grafologiche (150 ore);
etica professionale (50 ore);
legislazione peritale (50 ore);
tecniche peritali (50 ore);
un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
grafologia dell'eta' evolutiva;
grafologia della consulenza professionale;
grafologia della consulenza familiare;
psicopatologia della scrittura.
Di essi quarantatre sono propri della scuola e dieci costituiti con
opportuni raggruppamenti e coordinamenti di materie di altri corsi di
diploma e di laurea (art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982).
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 102. - L'attivita' pratica comporta l'esecuzione guidata di
analisi grafologiche su scritture e costituisce la verifica delle
capacita' di applicazione del metodo proposto rispettivamente negli
insegnamenti di tecnica e metodologia grafologica, esercitazioni
grafologiche, perizie grafologiche.
Art. 103. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida del docente
titolare della disciplina pratica relativa all'orientamento prescelto
per il terzo anno, consiste nello svolgere e nel verificare indagini
grafologiche relative al medesimo orientamento presso le
organizzazioni con cui la scuola avviera' convenzioni di
collaborazione e dovra' essere documentato con un congruo numero di
analisi o perizie grafologiche stabilito dal docente.
Art. 104. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
Gli esami delle singole discipline e del tirocinio pratico si
svolgeranno secondo la normativa vigente in materia.
Nella valutazione la commissione terra' conto delle attestazioni di
profitto rilasciate dai docenti dei singoli corsi anche sulla base
delle prove pratiche svolte durante il corso. In relazione alle
discipline grafologiche tali attestazioni vengono rilasciate in
seguito a prova scritta e colloquio il cui esito positivo costituisce
premessa indispensabile per l'ammissione all'esame colloquio annuale.
Lo studente che abbia superato l'esame colloquio e' ammesso
all'anno successivo, o, nel caso dell'esame alla fine dell'ultimo
anno, all'esame di diploma.
Art. 105. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e
discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita'
specifica predisposto sotto la guida di un docente.
La tesi da elaborare e' assegnata almeno sei mesi prima della data
stabilita per l'esame finale.
Urbino, addi' 5 agosto 1989
Il rettore: BO