IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato
con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Vista  la deliberazione adottata nella riunione del 30 maggio 1989,
approvata dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione
nelle  riunioni  del  27 giugno 1989, con la quale il consiglio della
facolta' di  magistero,  a  seguito  della  richiesta  del  Consiglio
universitario  nazionale  (comunicata  dal  Ministero  della pubblica
istruzione - Direzione generale istruzione universitaria -  Div.  II,
con nota n. 4626/88- bis del 22 maggio 1989), ha riproposto una nuova
modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione della  scuola
diretta a fini speciali di studi grafologici;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale formulato
nella riunione del 16 settembre 1988;
  Tenuto  conto  delle  osservazioni formulate dal predetto Ministero
nella nota di invio al Consiglio universitario nazionale  n.  3079/87
del 26 ottobre 1987;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Urbino e' ulteriormente
modificato nel modo che segue:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole  dirette  a  fini
speciali  istituite  presso  l'Universita'  degli studi di Urbino, e'
aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: "Scuola  diretta
a fini speciali di studi grafologici".
  Dopo  l'art.  97,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli  successivi,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli  e
intitolazioni  relativi  alla scuola diretta a fini speciali di studi
grafologici.
         Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici
  Art.  98. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Urbino
la scuola diretta a fini speciali denominata "Scuola diretta  a  fini
speciali di studi grafologici".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di preparare personale con competenze di
consulenza  grafologica  specifica  per  i  settori   principali   di
sperimentata utilizzazione diagnostica della grafologia:
   1) consulenza peritale-giudiziaria;
   2) consulenza professionale;
   3) consulenza eta' evolutiva;
   4) consulenza familiare.
  La scuola rilascia il diploma di grafologo, indirizzo in consulenza
peritale-giudiziaria, in consulenza professionale, in consulenza eta'
evolutiva, in consulenza familiare.
  Art. 99. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la
durata di tre anni di cui due  di  preparazione  di  base  e  uno  di
qualificazione settoriale.
  Ciascun   anno   prevede   almeno   quattrocentocinquanta   ore  di
insegnamento, di cui almeno la meta' di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
trenta per ogni anno di corso, per un totale di novanta studenti.
  Art.  100. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
magistero  che  si  avvarra'  degli  istituti  e  degli  insegnamenti
esistenti  presso  la  facolta' medesima. Nel manifesto annuale degli
studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
  Art. 101. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno (450 ore):
    storia della grafologia I (50 ore);
    grafologia generale I (100 ore);
    tecnica e metodologia grafologica I (150 ore);
    psicologia generale I (50 ore);
    storia e antropologia della scrittura (50 ore);
    un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
    antropologia culturale;
    statistica;
    psicofisiologia della motricita' grafica.
  2› Anno (450 ore):
    storia della grafologia II (50 ore);
    grafologia generale II (100 ore);
    tecnica e metodologia grafologica II (150 ore);
    psicologia generale II (50 ore);
    epistemologia grafologica (50 ore);
    un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
    psicologia sociale;
    metodologia e tecnica della ricerca sociale;
    psicologia dinamica;
    sociologia.
  3› Anno (450 ore):
    Consulenza dell'eta' evolutiva:
    grafologia dell'eta' evolutiva (100 ore);
    esercitazioni grafologiche per l'eta' evolutiva (150 ore);
    etica professionale (50 ore);
    pedagogia (50 ore);
    psicologia dell'eta' evolutiva (50 ore);
    un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
    grafologia della consulenza familiare;
    grafologia della consulenza professionale;
    psicopatologia della scrittura;
    grafologia peritale.
    Consulenza professionale:
    grafologia della consulenza professionale (100 ore);
    esercitazioni  grafologiche  per la consulenza professionale (150
ore);
    etica professionale (50 ore);
    sociologia del lavoro (50 ore);
    psicologia del lavoro (50 ore);
    un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
    grafologia dell'eta' evolutiva;
    grafologia della consulenza familiare;
    psicopatologia della scrittura;
    grafologia peritale.
    Consulenza familiare:
    grafologia della consulenza familiare (100 ore);
    esercitazioni per la consulenza familiare (150 ore);
    etica professionale (50 ore);
    psicologia della famiglia (50 ore);
    sociologia della famiglia (50 ore);
    un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
    grafologia dell'eta' evolutiva;
    grafologia della consulenza professionale;
    grafologia peritale;
    psicopatologia della scrittura.
    Consulenza peritale-giudiziaria:
    grafologia peritale (100 ore);
    perizie grafologiche (150 ore);
    etica professionale (50 ore);
    legislazione peritale (50 ore);
    tecniche peritali (50 ore);
    un insegnamento complementare scelto tra i seguenti (50 ore):
    grafologia dell'eta' evolutiva;
    grafologia della consulenza professionale;
    grafologia della consulenza familiare;
    psicopatologia della scrittura.
  Di essi quarantatre sono propri della scuola e dieci costituiti con
opportuni raggruppamenti e coordinamenti di materie di altri corsi di
diploma  e  di  laurea  (art.  5  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 162/1982).
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  102.  -  L'attivita' pratica comporta l'esecuzione guidata di
analisi grafologiche su scritture e  costituisce  la  verifica  delle
capacita'  di  applicazione del metodo proposto rispettivamente negli
insegnamenti di  tecnica  e  metodologia  grafologica,  esercitazioni
grafologiche, perizie grafologiche.
  Art.  103. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida del docente
titolare della disciplina pratica relativa all'orientamento prescelto
per  il terzo anno, consiste nello svolgere e nel verificare indagini
grafologiche   relative   al   medesimo   orientamento   presso    le
organizzazioni   con   cui   la   scuola   avviera'   convenzioni  di
collaborazione e dovra' essere documentato con un congruo  numero  di
analisi o perizie grafologiche stabilito dal docente.
  Art.  104.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami  delle  singole  discipline  e  del tirocinio pratico si
svolgeranno secondo la normativa vigente in materia.
  Nella valutazione la commissione terra' conto delle attestazioni di
profitto rilasciate dai docenti dei singoli corsi  anche  sulla  base
delle  prove  pratiche  svolte  durante  il  corso. In relazione alle
discipline  grafologiche  tali  attestazioni  vengono  rilasciate  in
seguito a prova scritta e colloquio il cui esito positivo costituisce
premessa indispensabile per l'ammissione all'esame colloquio annuale.
  Lo  studente  che  abbia  superato  l'esame  colloquio  e'  ammesso
all'anno successivo, o, nel caso  dell'esame  alla  fine  dell'ultimo
anno, all'esame di diploma.
  Art.  105.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione  di  un  elaborato  finalizzato   alla   professionalita'
specifica predisposto sotto la guida di un docente.
  La  tesi da elaborare e' assegnata almeno sei mesi prima della data
stabilita per l'esame finale.
   Urbino, addi' 5 agosto 1989
                                                       Il rettore: BO