IL MINISTRO DELLE FINANZE
VISTA   la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
VISTO  il  D P.R.  28  gennaio,  n.  43,  istitutivo  del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri
enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
4 ottobre 1986, n. 657;
VISTO  l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che
ha sancito il principio in base  al  quale  alla  determinazione  dei
compensi  spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri
di  trasparenza  di  correlazione  con  l'attivita'  richiesta  e  di
congruita'   ai  costi  medi  di  gestione,  al  fine  di  assicurare
l'equilibrio economico dell'azienda;
VISTO  l'articolo  61  del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente,
tra  l'altro,  disposizioni  per  la  determinazione   dei   compensi
spettanti  ai  concessionari  del servizio di riscossione dei tributi
che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione  del  servizio  di
riscossione  viene  determinata in modo da assicurare una percentuale
non differenziata di utile per ogni  concessionario  sulla  base  dei
dati  di  redditivita'  media  e dei costi medi di gestione a livello
nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto  altresi'  di
parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;
VISTO  l'articolo 115, comma 1, dello stesso D P.R. n. 43 riguardante
la determinazione del numero e la dislocazione  degli  sportelli  per
ciascun  ambito  territoriale, nonche' la fissazione della misura dei
compensi a norma del suddetto articolo 61;
VISTO  l'articolo  117,  comma  3,  del  citato D P.R. n. 43 il quale
prevede che per la determinazione  iniziale  dei  compensi  si  tiene
conto  degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria;
VISTA la nota n. 13119 del 9 agosto 1989 con la quale l'Intendenza di
Finanza di LIVORNO ha trasmesso i dati richiesti con la circolare  n.
6  del  10  maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del
servizio di riscossione;
RILEVATO  che  i  predetti  dati  mostrano  con ogni evidenza come la
valutazione dei costi strutturali non puo', allo stato effettuarsi se
non tenendo presente la interdipendenza dei vari conpensi relativi ai
versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base  ai  ruoli  ed
alla riscossione coattiva;
TENUTO  conto  che  i  costi generali di struttura e le altre somme a
debito, le spese di procedure infruttuose o relative a  provvedimenti
di  sgravio  non  rimborsate dagli enti impositori, e che gli aspetti
legati alle anticipazioni ed alla valuta debbono essere  valutati  in
relazione  alla  trasformazione  del  sistema e, in particolare, alle
economie conseguibili con la maggiore  razionalizzazione  conseguente
all'ampliamento   delle   zone   territoriali   ed   al   consistente
ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,
alle  spese  per le procedure esecutive, alla estensione quantitativa
nonche' ai maggiori importi attribuibili alle  singole  attivita'  di
riscossione;
CONSIDERATO  che  quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi
di riscossione attribuiti ai singoli ambiti  collocati  nell'identico
contesto  regionale  e le relative remunerazioni idonee a riconoscere
una percentuale non differenziata di utile;
VISTO  il  decreto  n.  1/1538  del  4  ottobre  1989  riguardante la
determinazione degli ambiti per la provincia di LIVORNO da valere per
il  primo  quinquennio  di  funzionamento del Servizio centrale della
riscossione;
VISTO  il  conforme  parere  della  Commissione  Consultiva  prevista
dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che
qui si intende integralmente riportato;
                               DECRETA
                                ART. 1
Per  la  provincia  di  LIVORNO relativamente all'ambito territoriale
come  individuato   nel   menzionato   decreto   ministeriale,   sono
determinati   n.   7   sportelli   nei   seguenti   comuni:   Cecina,
Collesalvetti, Livorno, Piombino, Portoferraio, Rosignano  Marittimo,
San Vincenzo.