IL MINISTRO DELLE FINANZE
VISTA   la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
VISTO  il  D P.R.  28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri
enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
4 ottobre 1986, n. 657;
VISTO  l'articolo 1, lettera f), n. 7 della predetta legge n. 657 che
ha sancito il principio in base  al  quale  alla  determinazione  dei
compensi  spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri
di trasparenza,  di  correlazione  con  l'attivita'  richiesta  e  di
congruita'   ai  costi  medi  di  gestione,  al  fine  di  assicurare
l'equilibrio economico dell'azienda;
VISTO  l'articolo  61  del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, contenente,
tra  l'altro,  disposizioni  per  la  determinazione   dei   compensi
spettanti  ai  concessionari  del servizio di riscossione dei tributi
che ha stabilito, al comma 3, che la remunerazione  del  servizio  di
riscossione  viene  determinata in modo da assicurare una percentuale
non differenziata di utile per ogni  concessionario  sulla  base  dei
dati  di  redditivita'  media  e dei costi medi di gestione a livello
nazionale, rapportati ad ogni concessione tenendo conto  altresi'  di
parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;
VISTO  l'articolo 115, comma 1, dello stesso D P.R. n. 43 riguardante
la determinazione del numero e la dislocazione  degli  sportelli  per
ciascun  ambito  territoriale, nonche' la fissazione della misura dei
compensi a norma del suddetto articolo 61;
VISTO  l'articolo  117,  comma  3,  del  citato D P.R. n. 43 il quale
prevede che per la determinazione  iniziale  dei  compensi  si  tiene
conto  degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria;
VISTA  la  nota n. 12779 del 27 giugno 1989 con la quale l'Intendenza
di Finanza di SIENA ha trasmesso i dati richiesti con la circolare n.
6  del  10  maggio 1989 per la determinazione della remunerazione del
servizio di riscossione;
RILEVATO  che  i  predetti  dati  mostrano  con ogni evidenza come la
valutazione dei costi strutturali non puo', allo stato effettuarsi se
non tenendo presente la interdipendenza dei vari compensi relativi ai
versamenti diretti, alla riscossione spontanea in base  ai  ruoli  ed
alla riscossione coattiva;
TENUTO  conto  che  i  costi generali di struttura e le altre somme a
debito,  le  spese  per  le  procedure  infruttuose  o   relative   a
provvedimenti  di sgravio non rimborsate dagli enti impositori, e che
gli aspetti legati alle anticipazioni ed alla valuta  debbono  essere
valutati   in   relazione  alla  trasformazione  del  sistema  e,  in
particolare,   alle   economie   conseguibili   con    la    maggiore
razionalizzazione conseguente all'ampliamento delle zone territoriali
ed al consistente ridimensionamento numerico degli sportelli gestiti,
alle  spese  per  le procedure esecutive alla estensione quantitativa
nonche' ai maggiori importi attribuibili alle  singole  attivita'  di
riscossione;
CONSIDERATO  che  quanto sopra ha consentito di derivare i costi medi
di riscossione attribuiti ai singoli ambiti  collocati  nell'identico
contesto  regionale  e le relative remunerazioni idonee a riconoscere
una percentuale non differenziata di utile;
VISTO  il  decreto  n.  1/2027  del  4  ottobre  1989  riguardante la
determinazione degli ambiti per la provincia di SIENA da  valere  per
il  primo  quinquennio  di  funzionamento del Servizio centrale della
riscossione;
VISTO  il  conforme  parere  della  Commissione  Consultiva  prevista
dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge n. 657 del 1986, che
qui si intende integralmente riportato;
                               DECRETA
                                ART. 1
Per la provincia di SIENA, relativamente all'ambito territoriale come
individuato nel menzionato decreto ministeriale, sono determinati  n.
9  sportelli  dislocati  nei  seguenti comuni: Abbadia San Salvatore,
Asciano, Chiusi, Colle  di  Val  d'Elsa,  Montalcino,  Montepulciano,
Poggibonsi, Siena, Sinalunga.