IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, e relative
modifiche ed integrazioni, riguardante l'accesso alla professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali;
  Visto  l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987,
n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo  1987,  n.
132;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  291  del  14  dicembre  1987),  recante
disposizioni    in   materia   di   accesso   alla   professione   di
autotrasportatore di  merci  su  strada  nel  settore  dei  trasporti
nazionali   ed   internazionali   -  emanato  in  applicazione  della
sopracitata direttiva n. 561/74 - ed in particolare l'art. 6 ai sensi
del  quale e' stabilita la costituzione delle commissioni d'esame per
l'accertamento del requisito della capacita'  professionale  previsto
dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale medesimo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 ottobre 1988 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988) in  cui  all'art.  4,
comma  primo,  la  composizione  delle  commissioni  d'esame e' stata
integrata  con  l'attribuzione  delle  funzioni  di   segreteria   ai
segretari dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori
di merci per conto terzi, capoluoghi di regione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  novembre  1988  (pubblicato in
estratto nella Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del  23  novembre  1988)
recante,  fra  l'altro,  la  nomina  dei  componenti  delle  predette
commissioni d'esame;
  Ritenuta  la  necessita'  -  al  fine  di  assicurare  una regolare
operativita' della commissione in ogni seduta d'esame - di  integrare
ulteriormente  la  composizione delle piu' volte ripetute commissioni
d'esame, prevedendo la nomina di  componenti  supplenti  in  caso  di
assenza   od   impedimento  dei  titolari,  o  dei  segretari,  delle
commissioni d'esame;
  Ritenuta altresi' la necessita' di definire le modalita' tecniche e
giuridiche di svolgimento delle sedute d'esame;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dopo il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre
1987, n. 508, sono inseriti:
   1)  comma  1-bis:  "Nelle commissioni d'esame in corrispondenza di
ciascun  componente  effettivo  viene  nominato  un   supplente   che
partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del
titolare";
   2)  comma  1-ter:  "I  componenti  supplenti  sono nominati con le
stesse modalita' dei componenti effettivi".