IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i  decreti  n.  177651  e  n.  177653  del  19 marzo 1977, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,   recanti   norme   per   la
determinazione  del tasso di riferimento da applicare alle operazioni
di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative  di  cui
sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23 dicembre 1988, con il quale e'
stata fissata, per l'anno 1989,  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro
attivita' di intermediazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
novembre-dicembre  1989,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio della
provvista dei fondi e' pari al 14%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste  dalle  norme  indicate  in
premessa e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1989, al 14%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  all'1,80%  per  i  contratti condizionati stipulati nel 1989,
nonche' per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989,  relativi  a
contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;
    b)  all'1,90%  per  i  contratti  definitivi stipulati nel 1989 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno  1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 15,80% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 15,90% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 ottobre 1989
                                                   Il Ministro: CARLI