IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto   l'art.   4  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che
ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;
  Visto  l'art.  1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4
luglio 1985, con il quale si e' stabilito che  fino  al  31  dicembre
1985  non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui
ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2  del
decreto  ministeriale  18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel
successivo terzo comma del medesimo art. 1;
  Visto  il  successivo  decreto  ministeriale 18 gennaio 1986 con il
quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986;
  Visto  l'art.  1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio  1986,
n.  44,  con  il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 e' stato
prorogato al 31 marzo 1987;
  Visto l'art. 20 della legge 1› dicembre 1986, n. 870, con il quale,
a modifica dell'art. 1, comma 10- ter  del  citato  decreto-legge  n.
786/1985,  il  termine  e' stato fissato al 31 dicembre 1986, data di
entrata in vigore della medesima legge 1› dicembre 1986, n. 870;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre 1986 con il quale e'
stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1  del
decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;
  Visto  l'art.  41  della  legge  6  giugno 1974, n. 298, cosi' come
modificato dal citato decreto-legge n.  16/1987,  in  particolare  il
comma  10,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  dei trasporti adotta
provvedimenti necessari affinche' l'offerta del  trasporto  merci  su
strada sia adeguata alla domanda;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 dicembre 1987, con il quale e'
stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987,  di
cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale e' stato
prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988,  di  cui
all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 settembre 1988 con il quale e'
stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre  1988
di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;
  Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale e' stato
prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988  di  cui
al predetto decreto ministeriale 21 settembre 1988;
  Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale e' stato
prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989 di cui al
predetto decreto ministeriale 8 novembre 1988;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   attesa   della   emanazione   dei
provvedimenti   di   definitiva    ristrutturazione    del    mercato
dell'autotrasporto,  di  prorogare ulteriormente al 30 aprile 1990 il
termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale  4
luglio 1985;
  Visto  l'art.  9,  primo  comma,  del decreto ministeriale 4 luglio
1985, con il quale  sono  state  sospese  fino  alla  emanazione  dei
provvedimenti  di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le
disposizioni sulla trasferibilita' delle  singole  autorizzazioni  di
cui  al  decreto  ministeriale  16  febbraio 1984, salvo le eccezioni
indicate al secondo comma dello stesso art. 9;
  Visto  il  citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale
e' stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine  di  cui  al  predetto
decreto ministeriale 4 luglio 1985;
  Visto  il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986 con il quale e'
stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui
al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;
  Visto  il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con
il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1987  il  termine  del  30
giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;
  Visto  il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con
il quale e' stato prorogato al  31  marzo  1988  il  termine  del  31
dicembre  1987  di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art.
2;
  Visto  il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale e'
stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988  di
cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 settembre 1988 con il quale e'
stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre  1988
di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;
  Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale e' stato
prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988  di  cui
al citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, art. 2;
  Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale e' stato
prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989 di cui al
citato decreto ministeriale 8 novembre 1988, art. 2;
  Ritenuta    l'opportunita'    -    in   attesa   della   definitiva
ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto  -  di  mantenere  in
vigore  fino al 30 aprile 1990 le disposizioni di cui agli articoli 1
e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del
decreto ministeriale 25 gennaio 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985
e' prorogato al 30 aprile 1990.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'intero  art. 1 del D.M. 4 luglio 1985,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197  del  22  agosto
          1985,  concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in
          materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci
          per  conto  di  terzi  senza  vincoli  e limiti, nonche' di
          autorizzazioni  speciali,  e'  il  seguente:   "Art.  1.  -
          Dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto e sino alla
          fine dell'anno 1985,  entro  il  quale  saranno  emanati  i
          provvedimenti   concernenti   il   riassetto   del  mercato
          dell'autotrasporto di cose  per  conto  di  terzi,  non  si
          procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e
          limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a  70
          quintali   ovvero  di  peso  complessivo  superiore  a  115
          quintali.   Inoltre   si   sospende   il   rilascio   delle
          autorizzazioni  speciali  di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9,
          10, 11, 12 e 13 dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  n.
          1244  del  18  novembre  1982,  salvo  quelle  indicate nel
          successivo comma.  In attesa della ristrutturazione di  cui
          al  primo  comma  continua ad essere ammesso, oltre che nei
          casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma  primo,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977,
          n. 783, il rilascio delle  autorizzazioni  speciali  per  i
          seguenti veicoli:
              veicoli  per  trasporti  eccezionali,  come definiti al
          secondo comma, lettere a) e b) dell'art. 10 del testo unico
          delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n.
          393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              veicoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri;
              autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali".
             -  Il  D.M.  18  gennaio  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5  febbraio
          1986.  - Il D.L. n. 786/1985, concerne misure straordinarie
          per la promozione e lo  sviluppo  della  imprenditorialita'
          giovanile  nel  Mezzogiorno  (il  testo  di  detto decreto,
          coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 57 del 10
          marzo 1986).  - La legge n. 870/1986 reca: "Misure  urgenti
          straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero  dei  trasporti".   - Il testo dell'intero art. 9
          del gia' citato D.M. 4 luglio 1985 e' il  seguente:   "Art.
          9.  -  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          vengono sospese, in via temporanea  e  sino  all'emanazione
          dei  provvedimenti  di  ristrutturazione  del  mercato,  le
          disposizioni   sulla    trasferibilita'    delle    singole
          autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16
          febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 marzo 1984).
          Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:
          a)   procedura   concorsuale   o   esecuzione    giudiziale
          individuale   riguardante   l'impresa;   b)   trasferimento
          dell'attivita' del  titolare  dell'impresa  individuale  ad
          eredi  in  linea diretta o collaterali; c) trasferimento ad
          altra    impresa    gia'    iscritta     all'albo     degli
          autotrasportatori  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  e  gia'  munita  di  autorizzazioni;  d)
          ristrutturazione   di   azienda   in  corso  alla  data  di
          pubblicazione del presente decreto.  In tal caso  l'impresa
          interessata  deve presentare entro trenta giorni dalla data
          stessa,  una  relazione   documentata   sul   processo   di
          ristrutturazione,  con  l'indicazione  dei  termini entro i
          quali  sono  ceduti  gli  autoveicoli,  con  rinuncia  alle
          autorizzazioni.   Restano ferme le norme dell'art. 43 della
          legge 6 giugno 1974, n.  298, commi terzo, quarto, quinto e
          sesto".
             -  Il  D.M.  27  marzo  1986  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73  del  28  marzo
          1986.
             -  Il  D.M.  23  dicembre 1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  302  del  31
          dicembre 1986.
             -  Il  D.M.  28  marzo  1988  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del  1›  aprile
          1988.
             -  Il  D.M.  21 settembre 1988 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  226  del  26
          settembre 1988.
             -  Il  D.M.  8  novembre  1988 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  266  del  12
          novembre 1988.
             -  Il  D.M.  25  gennaio  1989 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30  gennaio
          1989.
          Nota all'art. 1:
             Per  il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda
          nelle note alle premesse.