IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive    modificazioni,    concernente     l'attribuzione     ai
Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, concernente la  disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
amministrazioni dello Stato, anche con ordine autonomo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1989 con
il  quale  sono  stati   nominati   Sottosegretari   di   Stato   per
l'agricoltura  e  le  foreste  il  sen. Francesco Cimino, l'on. Romeo
Ricciuti e l'on. Alessandro Ghinami;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  delegare  ai  predetti Sottosegretari
alcune attribuzioni, in base alla normativa sopra citata;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Fatta  eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art.
4 del presente decreto, al Sottosegretario di  Stato  sen.  Francesco
Cimino  sono  delegati gli affari relativi alle sottoelencate materie
rientranti nella competenza della Direzione generale della produzione
agricola,  della Direzione dell'economia montana e delle foreste, del
Corpo forestale dello Stato e della Direzione generale  della  tutela
economica dei prodotti agricoli:
    a)  le produzioni agrumicole, la produzione vinicola, dell'alcool
e dei prodotti alcolici e la produzione delle  nocciole;  adempimenti
relativi  alla  gestione del mercato ed alla tutela economica di tali
prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione  e  tenuta  dei
registri  di  varieta';  norme  di  qualita'; denominazione tipica di
origine della produzione vinicola;
    b)  la  produzione zootecnica; adempimenti relativi alla gestione
del  mercato  ed  alla  tutela  economica  dei  prodotti  zootecnici;
disciplina  e  vigilanza  sulla  tenuta  dei libri genealogici, sulla
riproduzione animale, nonche' sull'importazione  ed  esportazione  di
bestiame;
    c)  i  cereali  e  loro  derivati,  il  riso  e  le leguminose da
foraggio; adempimenti relativi alla  gestione  del  mercato  ed  alla
tutela  economica  di  tali  prodotti;  orientamenti  produttivi  nel
settore cerealicolo; disciplina in materia di sementi e di tenuta dei
registri di varieta';
    d) la ricerca e sperimentazione agraria, per quanto di competenza
della Direzione generale  della  produzione  agricola,  relativamente
alle  produzioni  di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonche'
la divulgazione agricola e  l'attivita'  promozionale  all'interno  e
all'estero relativamente alle stesse produzioni;
    e)  la  caccia ed i regolamenti di polizia rurale; la pesca nelle
acque interne, l'acquacoltura;
    f)  l'economia  montana,  le foreste e la difesa del suolo, anche
per quanto  attiene  ai  rapporti  di  collaborazione  col  Ministero
dell'ambiente; il Corpo forestale dello Stato;
    g)   le   direttive   ed  i  regolamenti  comunitari  in  materia
strutturale  facenti  capo  alla  sezione  orientamento   del   Feoga
attualmente   amministrati  dalla  Direzione  generale  dell'economia
montana e delle foreste.