Ai presidenti delle regioni a
                                  statuto ordinario e speciale
                                  Ai presidenti delle province
                                  autonome di Bolzano e Trento
  Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
stabilisce le caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate  al
consumo  umano;  in  particolare  la  tabella  F  dell'allegato I del
decreto  fissa  le  concentrazioni  minime  richieste  per  le  acque
destinate al consumo umano sottoposte a trattamento di addolcimento o
dissalazione.
  Poiche'  da  qualche  tempo  vengono  propagandati  e venduti quali
dispositivi tendenti a  migliorare  le  caratteristiche  di  qualita'
dell'acqua potabile distribuita, una vasta gamma di apparecchi il cui
effetto puo' esplicarsi sulla durezza dell'acqua  e/o  sui  caratteri
organolettici  dell'acqua  potabile, (quali gli addolcitori a scambio
ionico, i filtri meccanici,  i  dosatori  di  reagenti  chimici,  gli
osmotizzatori,  i  filtri  a carbone attivo ed apparecchiature che si
basano su principi fisici) che comunque vengono utilizzati  su  acque
gia'  distribuite  con  caratteristiche  di  potabilita',  si ritiene
opportuno, dopo aver  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita',
impartire  istruzioni tecniche per un corretto impiego delle predette
apparecchiature.
  Occorre  ribadire innanzitutto che l'acqua potabile deve rispondere
ai requisiti previsti  dalla  vigente  normativa  per  cui  qualsiasi
intervento  tendente  a  modificare  le  caratteristiche  deve essere
attentamente valutato in relazione  alla  tipologia  dell'apparecchio
utilizzato ed all'impiego specifico dell'acqua.
  Rilevato   che   dette   apparecchiature  in  alcuni  casi  possono
migliorare le caratteristiche chimiche,  fisiche  e  chimico-fisiche,
senza  alterare  le  condizioni  di sicurezza dell'acqua potabile; si
ritiene necessario definire le prestazioni cui devono rispondere  gli
apparecchi  stessi,  in  modo che l'acqua potabile cosi' trattata non
venga addolcita al di sotto  dei  livelli  previsti  dalla  normativa
vigente   e   non   venga  sottoposta  a  rischi  di  inquinamento  o
peggioramento della qualita' dell'acqua stessa.
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   Le   presenti  istruzioni  si  applicano  esclusivamente  alle
apparecchiature ad uso  domestico  per  il  trattamento  delle  acque
potabili.