IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i commi 6 e 7 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, i quali affidano al Ministero della sanita' il compito di adottare entro il 30 ottobre 1989, su parere della Commissione consultiva unica del farmaco, un provvedimento di revisione anticipata del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, anche in accordo con la direttiva n. 75/319/CEE, ferma restando la scadenza stabilita dall'art. 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, per la revisione definitiva del prontuario medesimo; Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 26 ottobre 1989; Rilevato che la Commissione consultiva unica del farmaco, nell'indicare i prodotti da escludersi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza 31 dicembre 1989, si e' riservata di approfondire, entro il 30 giugno 1990, la posizione di altre categorie di farmaci al fine di proporne l'eventuale esclusione dallo stesso prontuario ed ha suggerito di portare tali categorie a conoscenza della classe medica, anche per favorire un corretto comportamento prescrittivo; Ritenuto d'adottare il provvedimento di revisione anticipata del prontuario terapeutico in conformita' all'avviso espresso dalla citata commissione; Ravvisata altresi' l'opportunita' di fornire l'elenco completo dei prodotti galenici officinali inclusi nel prontuario terapeutico, fermo restando che quelli per i quali il Comitato interministeriale dei prezzi non si e' ancora pronunciato, diventeranno effettivamente prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, con le quote di partecipazione da parte dell'assistito previste dalla normativa in vigore, a partire dalla data di applicazione dei primi prezzi determinati dal predetto comitato, come previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Decreta: Art. 1. 1. Fra i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, per i quali non e' dovuta alcuna quota di partecipazione da parte dell'assistito, sono inserite le specialita' medicinali indicate nell'allegato 1, in precedenza assoggettate alla quota di partecipazione del 30 per cento.