IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, il quale all'art. 4, comma 5-bis, stabilisce che per l'esecuzione dei controlli sulle denunce presentate ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi; Visti gli articoli 7 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrati dall'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, concernenti le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle informazioni relative alle ditte iscritte nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a singole unita' locali; Considerato che l'esercizio di impresa, arte o professione e' presunto per il contribuente cui e' stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per la comunicazione ai comuni degli elementi identificativi dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e di quelli che ad essa debbono pervenire dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, lettera c), dell'anzidetto decreto-legge n. 66/1989; Decreta: Art. 1. Comunicazione dei dati 1. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari comunica ai comuni gli elementi di identificazione, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi, relativi ai soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, che risultano in possesso del numero di partita IVA. 2. Gli elementi suddetti sono forniti per il tramite delle intendenze di finanza mediante elenchi redatti sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria e di quelli forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 3. Gli elenchi sono corredati dal numero di codice fiscale, dalla partita IVA, dal domicilio fiscale, dagli indirizzi delle sedi dell'attivita', nonche' dalla descrizione delle attivita' esercitate nelle singole sedi; gli elenchi possono essere trasmessi anche con piu' invii successivi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente dell'art. 4, comma 5- bis del D.L. n. 66/1989, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 144/1989, e' il seguente: "Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attivita. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attivita' dal 1 gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre". - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, come modificato dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/1989, e' il seguente: "Art. 7 (Comunicazione all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6. A partire dal 1 luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6 ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze". - Il testo vigente dell'art. 16 del D.P.R. n. 605/1973, come modificato dall'art. 4, comma 5-ter, lettera c), del D.L. n. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144/1989 e' il seguente: "Art. 16 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sara' eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1 gennaio 1978. La prima comunicazione di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f), dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali, presentate anteriormente al 1 luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13". - Per il testo dell'art. 4, comma 5-ter, lettera c), del D.L. n. 66/1989, nella versione vigente, si veda la precedente nota.