IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,  convertito, con
modificazioni, nella  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  concernente
disposizioni  urgenti  in  materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza  locale,  il  quale  all'art.   4,  comma  5-bis,
stabilisce   che   per   l'esecuzione  dei  controlli  sulle  denunce
presentate ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e
di  arti  e  professioni,  l'Amministrazione  finanziaria  provvede a
comunicare ai comuni, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro  delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti
tenuti alla  denuncia  ed  al  versamento  dell'imposta,  nonche'  le
attivita' esercitate nelle singole sedi;
  Visti  gli  articoli  7  e  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
come  integrati  dall'art.  4, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  aprile
1989, n. 144, concernenti le comunicazioni all'anagrafe tributaria da
parte  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura  delle  informazioni  relative  alle  ditte  iscritte nei
registri delle ditte e negli albi degli artigiani anche se relative a
singole unita' locali;
  Considerato  che  l'esercizio  di  impresa,  arte  o professione e'
presunto per il contribuente cui e' stato  attribuito  il  numero  di
partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
  Ritenuta   la   necessita'   di   stabilire  le  modalita'  per  la
comunicazione ai comuni degli elementi  identificativi  dei  soggetti
tenuti  alla  denuncia  ed  al versamento dell'imposta sulla base dei
dati in possesso dell'anagrafe tributaria e di  quelli  che  ad  essa
debbono  pervenire  dalle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5-ter,  lettera  c),
dell'anzidetto decreto-legge n. 66/1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                        Comunicazione dei dati
  1.   Il   centro   informativo   della   Direzione   generale   per
l'organizzazione  dei  servizi  tributari  comunica  ai  comuni   gli
elementi  di  identificazione,  nonche' le attivita' esercitate nelle
singole sedi,  relativi  ai  soggetti  tenuti  alla  denuncia  ed  al
versamento  dell'imposta,  che  risultano  in  possesso del numero di
partita IVA.
  2.  Gli  elementi  suddetti  sono  forniti  per  il  tramite  delle
intendenze di finanza mediante elenchi redatti sulla base dei dati in
possesso dell'anagrafe tributaria e di quelli forniti dalle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
  3.  Gli  elenchi sono corredati dal numero di codice fiscale, dalla
partita IVA,  dal  domicilio  fiscale,  dagli  indirizzi  delle  sedi
dell'attivita',  nonche' dalla descrizione delle attivita' esercitate
nelle singole sedi; gli elenchi possono essere  trasmessi  anche  con
piu' invii successivi.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il testo vigente dell'art. 4, comma 5- bis del D.L. n.
          66/1989, come modificato in sede di conversione dalla legge
          n. 144/1989, e' il seguente:
             "Per   l'esecuzione   dei   controlli  l'Amministrazione
          finanziaria  provvede  a  comunicare  ai  comuni,   secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
          gli elementi di identificazione dei  soggetti  tenuti  alla
          denuncia   ed   al   versamento  dell'imposta,  nonche'  le
          attivita'   esercitate    nelle    singole    sedi.    Tali
          comunicazioni,   che   debbono   essere   trasmesse   anche
          all'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),
          riguardano  per  il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre
          per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno
          iniziato,  variato  o  cessato l'attivita. Le comunicazioni
          verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno
          per  i  soggetti che risultino in attivita' dal 1› gennaio;
          per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro  il
          31 dicembre".
             -  Il  testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973,
          come modificato dall'art.  4,  comma  5-ter,  del  D.L.  n.
          66/1989,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n.
          144/1989, e' il seguente:
             "Art.  7  (Comunicazione all'anagrafe tributaria). - Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera
          g) dell'art. 6.
             A  partire  dal  1›  luglio 1989 le camere di commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
          relative a singole unita' locali.  Le  comunicazioni  delle
          iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
          artigiani  saranno  omesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte.
             Gli  ordini  professionali  e  gli  altri enti ed uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
             Le   comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
             Gli  ordini  professionali  e  gli  altri enti ed uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art.  6 ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
             I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  o  dall'art. 36 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
          l'avvenuta  estinzione  e   le   avvenute   operazioni   di
          trasformazione, concentrazione o fusione.
             Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti  commi devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
             Le  modalita'  delle  comunicazioni  sono  stabilite con
          decreto del Ministro per le finanze".
             -  Il testo vigente dell'art. 16 del D.P.R. n. 605/1973,
          come modificato dall'art. 4, comma 5-ter, lettera  c),  del
          D.L. n. 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge
          n. 144/1989 e' il seguente:
             "Art.  16  (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - La
          prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sara'
          eseguita  relativamente  alle estinzioni od alle operazioni
          di trasformazione,  concentrazione  o  fusione  avvenute  a
          decorrere dal 1› gennaio 1978.
             La  prima  comunicazione  di  cui  all'art.  16, secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  605, quale sostituito dal decreto del
          Presidente della Repubblica 2  novembre  1976,  n.  784,  e
          successive  modificazioni, deve essere eseguita entro il 31
          gennaio 1980.
             Le   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura e gli uffici pubblici di cui  alla  lettera  g)
          dell'art.  6  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria,
          entro il 31 dicembre 1980 e con le modalita' stabilite  con
          decreto  del  Ministro  per le finanze, i dati e le notizie
          riguardanti gli atti e le  iscrizioni  previste  nel  terzo
          comma   dell'art.   21,   compresi   quelli   per  i  quali
          l'integrazione ivi prescritta non e' stata  richiesta.  Gli
          ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici preposti
          alla tenuta degli albi, registri  ed  elenchi  tenuti  alle
          comunicazioni  di  cui  al  terzo  comma dell'art. 7 devono
          comunicare all'anagrafe tributaria con le modalita'  e  nei
          termini  stabiliti con decreto del Ministro per le finanze,
          i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste  nel
          terzo  comma  dell'art.  21,  compresi  quelli  per i quali
          l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta.
             Le   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro
          il  31  ottobre  1989  i  dati e le notizie contenuti nelle
          domande di cui alla  lettera  f),  dell'art.  6,  anche  se
          relative  a singole unita' locali, presentate anteriormente
          al 1› luglio 1989 e  che  a  tale  data  comportino  ancora
          l'iscrizione  nei  registri  delle ditte e negli albi degli
          artigiani.  Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite
          con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanarsi entro
          il 30 maggio 1989.
             Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13".
             - Per il testo dell'art. 4, comma 5-ter, lettera c), del
          D.L. n.   66/1989,  nella  versione  vigente,  si  veda  la
          precedente nota.